Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell'interesse  del
Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore  (codice  fiscale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   n.   80188230587),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
(codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo
Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), nei confronti della  Regione
siciliana, in persona  del  Presidente  della  Giunta  regionale  pro
tempore, per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  dei
seguenti articoli della  legge  regionale  10  agosto  2022,  n.  16,
recante «Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e  alla
legge regionale 25 maggio 2022, n.  14.  Variazioni  al  bilancio  di
previsione  della  Regione  siciliana  per  il  triennio  2022/2024»,
pubblicata nel B.U.R. Sicilia n. 38 del 13 agosto 2022: 
        art. 12; 
        art. 13, comma 11; 
        art. 13, commi 20, 21 e 57; 
        art. 13, comma 43; 
        art. 13, comma 71; 
        art. 13, comma 92; 
        art. 13, comma 108; 
        art. 20; 
  in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 11
ottobre 2022. 
    La Regione siciliana ha emanato la legge  regionale  in  epigrafe
indicata,  la  quale  e'  censurabile  relativamente   a   molteplici
disposizioni che eccedono dalle  competenze  statutarie  riconosciute
alla Regione siciliana dal proprio statuto speciale (R.D. legislativo
15 maggio 1946, n. 455, cui  e'  stato  attribuito  valore  di  legge
costituzionale con la legge costituzionale n.  2/1948),  nonche'  con
svariate disposizioni della stessa Costituzione repubblicana,  e  con
diverse  norme   statali,   costituenti   parametri   interposti   di
costituzionalita'. 
    Il  Consiglio  dei  ministri  ha  pertanto  ritenuto  di   dovere
impugnare le anzidette disposizioni della legge regionale de qua,  ed
a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso. 
  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge regionale
Sicilia n. 16/2022, per contrasto con gli articoli  81,  97,  secondo
comma, e 119, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art.  17
della legge n. 196/2009 (quale norma statale interposta). 
    1.1 L'art.  12  della  legge  regionale  Sicilia  n.  16/2022  ha
apportato modifiche alle modalita' di copertura finanziaria  indicate
dall'art. 3 della  legge  regionale  Sicilia  n.  13/2022,  a  fronte
dell'incremento  dei  fondi  per  il   trattamento   accessorio   del
personale, anche di livello dirigenziale,  nonche'  dell'integrazione
delle risorse, gia' stanziate per il rinnovo del CCRL  2019-2021,  da
destinare  alla  revisione  del  sistema   di   classificazione   del
personale. 
    Esso cosi' testualmente dispone: 
      «Art. 12 (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 25  maggio
2022, n. 13). - 1. All'art. 3 della legge regionale 25  maggio  2022,
n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 1 le parole «si provvede a valere sui  risparmi
di spesa di cui ai commi 3 e 4.» sono  sostituite  dalle  parole  «si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1,
Tipologia 103, capitolo 1026.»; 
          b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di  revisione
del  sistema  di  classificazione  professionale  da   applicare   al
personale dell'Amministrazione  regionale,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
e successive modificazioni e dal punto 2,  lettera  e),  dell'Accordo
Stato-regione sottoscritto  in  data  14  gennaio  2021,  le  risorse
finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi
al triennio 2019-2021, stanziate con legge regionale 15 aprile  2021,
n. 10 e dall'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2021,  n.  35,
sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo pari a euro
3.300.000,00   comprensivo   degli   oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione   e   dell'IRAP,   da   destinare   al   rinnovo
contrattuale  del  personale  del  comparto  non  dirigenziale.  Alla
conseguente  copertura  dell'onere,  pari  ad  euro  3.300.000,00,  a
decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103,  capitolo  1026,  per  gli
importi di euro 3.300.000,00 nell'anno  2022,  di  euro  2.988.040,94
nell'anno 2023 e di  euro  3.300.000,00  nell'anno  2024  e  mediante
riduzione  della  Missione  20,  Programma  1,  capitolo  215744  per
l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023  (Missione  1,  Programma
10, capitolo 212017).»; 
          c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
«4-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai  commi
3 e 4, pari a complessivi euro  4.385.134,00  per  ciascun  anno  del
triennio 2022, 2023 e 2024,  affluiscono  a  beneficio  del  bilancio
regionale e sono iscritte in un apposito  capitolo  del  dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai  fini  della
gestione della spesa (Missione 20, Programma 3).». 
    1.2 In via  preliminare,  occorre  rammentare  che  la  copertura
finanziaria oggetto di modifica  (portata  dall'art.  3  della  legge
regionale Sicilia n. 13/2022) e' gia' stata impugnata avanti  codesta
Corte costituzionale (cfr. ricorso iscritto n.  48/2022),  in  quanto
indebitamente  assicurata  con  i  risparmi  di  natura   strutturale
derivanti dalle riduzioni di spesa del trattamento accessorio,  quali
indicati ai commi 3 e 4 dello stesso  articolo,  gia'  finalizzati  a
dare  attuazione  al  punto  2),  lettere  d)  ed  e),   dell'Accordo
Stato-Regione siciliana del 14 gennaio 2021, ed in quanto  tali  resi
indisponibili per  altre  finalita'  o  diversi  utilizzi.  Anche  la
diversa copertura finanziaria, definita con  l'art.  12  della  legge
regionale   n.   16/2022,   e'   affetta   da   consimili   vizi   di
costituzionalita',  in  quanto  la  stessa  e'  assicurata   mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate - di natura tributaria - di cui  al
Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026. 
    Occorre in  effetti  evidenziare  che  le  predette  entrate  non
rivestono il necessario carattere di certezza e stabilita',  tale  da
garantire la copertura degli oneri derivanti dalle spese di personale
di natura strutturale e incomprimibile nel tempo indicate nella norma
regionale, in quanto trattasi di ritenute sugli interessi  e  redditi
di capitale di cui la Regione siciliana aggiorna  la  quantificazione
in  relazione  all'andamento  del  gettito  comunicato  dall'Istituto
cassiere, e che pertanto non assume natura permanente e stabile anche
per il futuro, essendo  correlato  a  future  variabili  dei  mercati
finanziari non prevedibile e consolidabili nel tempo. 
    1.3 In proposito, occorre  ricordare  che  l'art.  17,  comma  1,
lettera c), della legge n. 196/2009 (legge di contabilita' e  finanza
pubblica),  consente  la  copertura  delle  maggiori  spese  mediante
modificazioni legislative che comportino nuove  o  maggiori  entrate:
cosa  che  l'odierna  norma  regionale  all'evidenza   non   prevede,
quantomeno con il dovuto grado di certezza e prevedibilita'. 
    Parimenti, il comma 1-bis del  citato  art.  17  della  legge  n.
196/2009 prevede espressamente che le  maggiori  entrate  rispetto  a
quelle iscritte nel bilancio di previsione  derivanti  da  variazioni
degli andamenti a legislazione vigente non possono essere  utilizzate
per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate, e sono finalizzate al miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica. 
    In relazione a tali  principi,  il  consolidato  indirizzo  della
Corte costituzionale e' nel senso che la copertura finanziaria di una
spesa e l'equilibrio  del  bilancio  non  possono  essere  assicurati
solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e
spesa (ex multis, cfr. sentenze n. 197 e n. 6 del  2019),  ma  devono
fondarsi anche sulla  ragionevolezza  dei  presupposti  giuridici  ed
economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio. 
    In  particolare,  con  la  sentenza  n.  197/2019,  la  Corte  ha
ricordato che l'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione,  pone  il
principio fondamentale della copertura  delle  spese  richiedendo  la
contestualita', tanto dei presupposti che giustificano le  previsioni
di spesa, quanto di quelli posti a  fondamento  delle  previsioni  di
entrata necessarie per  la  copertura  finanziaria  delle  prime.  E'
costante, infatti, l'orientamento secondo cui le risorse stanziate in
entrata devono essere  congrue  e  attendibili,  poiche'  dalla  loro
effettiva  realizzazione  dipende  la   tutela   dell'equilibrio   di
bilancio, il cui canone costituzionale (art. 81, terzo  comma,  della
Costituzione) «opera direttamente, a  prescindere  dall'esistenza  di
norme interposte» (cfr. sentenza n. 26/2013). 
    Piu' di  recente,  la  sentenza  costituzionale  n.  155/2022  ha
dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.  12  della  legge   regionale
Sicilia n. 22/2021 per violazione dell'art.  81  della  Costituzione,
precisando che  «devono  essere  dichiarate  incostituzionali  quelle
leggi  in  cui  l'individuazione  degli  interventi  e  la   relativa
copertura finanziaria e' stata effettuata dal  legislatore  regionale
in modo generico e risulta  priva  di  quella  chiarezza  finanziaria
minima richiesta dalla costante giurisprudenza  di  questa  Corte  in
riferimento all'art. 81 della Costituzione (ex  multis,  sentenza  n.
227/2019)». Tale regola, ha argomentato la Corte, trova  applicazione
anche per la Regione siciliana che, con  l'art.  7,  comma  8,  della
legge regionale n. 47/1977, e con l'art. 4,  comma  8,  del  D.P.  17
marzo 2004 («Testo coordinato delle norme in materia  di  bilancio  e
contabilita' applicabili alla  Regione  siciliana»),  ha  recepito  i
contenuti del  decreto  legislativo  n.  118/2011  («disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi»). 
    In effetti, e' proprio la correlazione tra la parte  dell'entrata
e quella della spesa a rendere indefettibile l'indicazione dei  mezzi
necessari per fronteggiare le spese di esercizio  e  assicurare  «una
visione globale del bilancio, nel quale tutte le spese si confrontano
con  tutte  le  entrate  [cosi'  da   assicurare]   il   mantenimento
dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri,
senta pretendere di spezzarne l'unita'» (cfr. sentenza n. 1/1966). 
    La copertura finanziaria delle spese deve dunque  necessariamente
avere  un  fondamento  giuridico,  dal  momento   che,   diversamente
opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero  nella  parte
attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese. 
    Tanto premesso, l'art. 12 della legge  regionale,  in  parola  si
pone in contrasto con l'obbligo di copertura finanziaria delle  norme
(anche regionali) che comportino nuovi o maggiori oneri a carico  dei
bilanci pubblici, e  quindi  viola  l'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione (a mente del quale - giova ricordare - «ogni  legge  che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi  fronte»),
e con le sue norme di attuazione. 
    1.4 Il comma 4-bis dell'art. 3 della legge regionale  Sicilia  n.
13/2022 (introdotto dall'art. 12 qui impugnato) prevede  poi  che  le
somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e  4  del
medesimo  art.  3,  derivanti  dalla  riduzione  del  fondo  per   il
finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile, e  di
risultato     del     personale     dell'area     della     dirigenza
dell'amministrazione regionale e del  fondo  risorse  decentrate  del
personale   del   comparto   non    dirigenziale    della    medesima
amministrazione, pari a  complessivi euro  4.385.134,00  per  ciascun
anno del triennio 2022-2024, affluiscano  a  beneficio  del  bilancio
regionale mediante iscrizione in apposito capitolo  del  dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro e non siano utilizzabili ai  fini
della gestione della spesa. 
    Sul punto, tale sostanziale «congelamento» dei predetti  risparmi
di spesa, si pone in contrasto con il perseguimento  delle  finalita'
contemplate nel citato Accordo  Stato  -  Regione  siciliana  del  14
gennaio 2021, il quale subordina il raggiungimento dell'obiettivo  di
risanamento ad una serie di interventi che prevedono l'obbligo per la
regione  di  adottare  specifici  impegni  di   contenimento   e   di
riqualificazione  della  spesa  regionale   mediante   la   riduzione
strutturale di diverse componenti della spesa corrente,  ivi  incluse
le spese di personale. In particolare, tra  le  misure  indicate  nel
piano e' ricompresa anche  la  riduzione  del  trattamento  economico
accessorio dei  dipendenti  regionali,  compresi  quelli  di  livello
dirigenziale. 
    Pertanto   la   norma   regionale   in   esame,   prevedendo   il
«congelamento» dei sopracitati  risparmi  di  spesa  derivanti  dalle
riduzioni di spesa del trattamento accessorio di  cui  al  punto  2),
lettere d) ed e), dell'Accordo Stato-regione, sottrae  di  fatto  gli
stessi  dal  concorso  alla  riduzione  del  disavanzo   finanziario,
generando  una  economia  di  bilancio  utilizzabile  in  futuro  con
successive previsioni normative regionali, che potrebbero determinare
un utilizzo diverso di tali risparmi temporaneamente  congelati,  ove
non anche un loro ritorno  nell'ambito  delle  risorse  destinate  al
trattamento accessorio del  personale,  in  palese  contrasto  con  i
contenuti del citato Accordo del 14 gennaio 2021. 
    Per   completezza   di   informazione,    si    evidenzia    che,
successivamente  alla   sottoscrizione   dell'Accordo,   la   Regione
siciliana  ha  legiferato  norme  in  materia   di   incremento   del
trattamento accessorio del  personale  in  palese  contrasto  con  la
finalita' dell'Accordo stesso di pervenire al  contenimento  di  tale
spesa,  le  quali   sono   state   impugnate   e   tutte   dichiarate
incostituzionali dalla Corte con le seguenti pronunce: 
        sentenza n. 190/2022,  pronunciatasi  su  disposizioni  della
legge regionale Sicilia n. 9/2021 e della legge regionale Sicilia  n.
29/2021; 
        sentenza n. 200/2022, pronunciatasi sulle LL.RR.  Sicilia  n.
28/2021 e n. 1/2022; 
    1.5 D'altro canto, codesta Corte ha reiteratamente  chiarito  che
gli interventi  finalizzati  al  contenimento  della  spesa  pubblica
costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della
finanza  pubblica,  in  quanto  pongono  obiettivi  di  riequilibrio,
rilevando altresi' che  «la  spesa  per  il  personale,  per  la  sua
importanza strategica ai fini dell'attuazione  del  patto  stabilita'
interno (data la sua rilevante entita'),  costituisce  non  gia'  una
minuta voce di dettaglio, ma  un  importante  aggregato  della  spesa
corrente, con la conseguenza che  le  disposizioni  relative  al  suo
contenimento assurgono a principio  fondamentale  della  legislazione
statale» (cfr. sentenza n.  69/2011,  che  richiama  la  sentenza  n.
169/2007). 
    Cio'  posto,  la   disposizione   in   esame   assume   carattere
manifestatamente  contraddittorio,  laddove  da  un  lato  sottrae  i
risparmi derivanti dalla riduzione  del  trattamento  accessorio  del
personale al concorso del ripiano del disavanzo, e mantiene di  fatto
tali risorse nella  disponibilita'  futura  del  bilancio  regionale,
pervenendo cosi' a  porsi  in  violazione,  oltre  che  con  il  gia'
richiamato art. 81 della Costituzione, anche con l'art.  97,  secondo
comma, della Costituzione, e  con  l'art.  119,  primo  comma,  della
Costituzione (in punto  di  equilibrio  dei  bilanci  pubblici  e  di
sostenibilita' del debito pubblico). 
  2. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma  11,  della
legge regionale Sicilia n. 16/2022,  per  contrasto  con  l'art.  97,
secondo e quarto comma, della Costituzione e con l'art. 117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione, nonche' con l'art. 19, commi 2
e 5,  del  decreto  legislativo  n.  175/2016  (quali  norme  statali
interposte). 
    La norma regionale  indicata  in  epigrafe  (art.  13,  comma  1)
prevede che «le disposizioni di cui  all'art.  12,  comma  15,  della
legge  regionale  n.  13/2022  non  si   applicano   alle   procedure
discendenti dall'applicazione del comma 17 dell'art.  3  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni». 
    Essa in sostanza dispone che il  divieto  di  procedere  a  nuove
assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in  societa'
partecipate, in Irfis - Finsicilia S.p.a., ed in  enti  sottoposti  a
controllo e vigilanza della Regione (appunto disposto  dall'art.  12,
comma 15, della legge regionale Sicilia n. 13/2022), non si  applichi
alle procedure discendenti dall'attuazione del comma 17  dell'art.  3
della legge regionale Sicilia n.  27/2016,  secondo  cui  la  Regione
siciliana  adotta  le  iniziative  necessarie  per  l'assunzione  con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  apposito  ente
regionale  o  societa'  partecipata,  per  i  soggetti  titolari   di
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  che  alla  data
del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di siffatti  contratti
a tempo determinato  con  la  regione,  con  gli  enti  sottoposti  a
vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore  sanitario
o con gli enti pubblici territoriali della regione. 
    In pratica, la norma de qua  fa  salve  le  stabilizzazioni  gia'
previste dalla legge regionale n. 27/2016, consentendo  de  facto,  e
fra  l'altro,  la  stabilizzazione  -   anche   presso   societa'   a
partecipazione regionale - di personale precario della regione  e  di
altri enti regionali. 
    Essa si pone pertanto in frontale contrasto con l'art. 19,  commi
2 e 5, del decreto legislativo n. 175/2016,  e  quindi  determina  la
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione, con  riferimento  al  settore  dell'ordinamento  civile
(ambito di esclusiva competenza  legislativa  statale),  nonche'  dei
principi  costituzionali   di   buon   andamento,   imparzialita'   e
selettivita' della pubblica  amministrazione,  di  cui  all'art.  97,
commi secondo e quarto, della Costituzione. 
  3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21  e  57,
della legge regionale Sicilia n. 16/2022, per contrasto: 
        con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
nonche' con l'art. 40 del  decreto  legislativo  n.  165/2001  (quale
norma statale interposta); 
        con l'art. 81 della Costituzione  e  con  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, nonche' con  l'art.  2,  comma  80,  della
legge n. 191/2009, e con l'art. 8-sexies del decreto  legislativo  n.
502/1992 (quali norme statali interposte). 
    3.1 L'art. 13, comma 20, della legge regionale Sicilia n. 16/2022
autorizza,  per  l'esercizio  finanziario  2022,  la  spesa  di  «500
migliaia di euro» al fine  di  assicurare  agli  operatori  impegnati
nell'emergenza  COVID-19  presso  l'Azienda  ospedali  riuniti  Villa
Sofia-Cervello di Palermo il riconoscimento  dell'indennita'  di  cui
all'art. 5,  comma  8,  della  legge  regionale  Sicilia  n.  9/2020,
prevedendone la copertura con le disponibilita' di cui al comma 9 del
medesimo art. 5. 
    Il comma 21  dell'art.  13  estende  poi  il  beneficio  previsto
dall'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 9/2020,  al  personale
dipendente dalla Societa' servizi  ausiliari  S.p.a.,  impegnato  nei
servizi ausiliari presso  le  aziende  sanitarie  afferenti  pazienti
COVID, individuandone la copertura nelle disposizioni di cui al comma
9 della medesima precedente legge regionale n. 9/2020. 
    Il successivo comma 57 dell'art. 13 dispone  infine  come  segue:
«Al fine di garantire il riconoscimento del beneficio di cui al comma
8 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  9/2020,  agli  operatori
sanitari che  hanno  prestato  servizio  in  costanza  dell'emergenza
pandemica presso  l'Ospedale  Buccheri  La  Ferla-Fatebenefratelli  e
presso  l'Ismett  di  Palermo,  e'   autorizzata,   per   l'esercizio
finanziario 2022, la spesa di  600  migliaia  di  euro,  di  cui  150
migliaia  per  gli  operatori  dell'Ospedale  Buccheri  La  Ferla   -
Fatebenefratelli e 450 migliaia per quelli dell'Ismett (Missione  12,
Programma 5)». 
    Occorre premettere che il riconoscimento della indennita' di  cui
al citato art. 5, comma 8, della legge regionale Sicilia  n.  9/2020,
era ab origine previsto per euro 1.000,00/mese, e per il periodo  che
decorre dal 1° marzo 2020 e fino al termine dello  stato  d'emergenza
sanitaria, e diretto agli operatori sanitari di ruolo  con  afferenza
COVID  del  S.S.R.  e   di   emergenza/urgenza,   SEUS/118,   autisti
soccorritori,  infermieri,  medici  e  medici  118   EST,   impegnati
nell'emergenza COVID, e gli oneri derivanti sono coperti ai sensi del
comma 9 del citato art. 5, anche attraverso l'utilizzo delle  risorse
extraregionali non impegnate. 
    Quindi, i commi 13, 20 e 57 dell'art. 13 della legge regionale n.
16/2022 qui in  discorso,  nell'individuare  in  maniera  puntuale  i
«nuovi» destinatari della stessa,  prefigura  una  nuova  fattispecie
rispetto a quella disciplinata dal citato comma 8 dell'art.  5  della
legge regionale Sicilia n. 9/2020, con necessita' di nuova copertura,
appunto anche attraverso l'utilizzo delle risorse extraregionali  non
impegnate. 
    3.2 Sempre in via preliminare sul meccanismo di cui ai commi 8  e
9 dell'art. 5 della precedente legge  regionale  n.  9/2022,  che  le
disposizioni in esame mirano ad estendere agli ulteriori soggetti ivi
indicati, occorre piu' dettagliatamente precisare quanto segue. 
    L'art. 5, comma 8, della legge regionale Sicilia  n.  9/2020,  ha
riconosciuto al personale del S.S.R. coinvolto nella  gestione  della
pandemia  COVID-19,  assunto  a  tempo  indeterminato   o   a   tempo
determinato anche con forme flessibili, e, con esclusione  di  quello
reclutato  in  deroga,  mediante  avvisi  legati  all'emergenza,   un
riconoscimento economico mensile di euro 1000,00 per il  periodo  che
decorre dal 1° marzo 2020 e genericamente fino al termine dello stato
d'emergenza sanitaria, in aggiunta al  sistema  premiante  aggiuntivo
ordinario. 
    Il successivo comma 9 ha  previsto  che  agli  oneri  di  cui  al
precedente comma si provvede con il «fondo sanitario regionale», come
integrato dalle risorse nazionali per l'emergenza COVID-19, e con  le
risorse extraregionali liberate, previa  riprogrammazione,  ai  sensi
della vigente regolamentazione comunitaria.  La  legge  regionale  n.
9/2020 e' stata  in  effetti  emanata  anteriormente  all'entrata  in
vigore del decreto-legge n. 34/2020, il quale - merita ricordare - ha
esteso la finalizzazione delle risorse di cui al all'art. 1, comma 1,
del decreto-legge n. 18/2020 (1) , oltre che alla  remunerazione  del
lavoro  straordinario,  prioritariamente  alla  remunerazione   delle
prestazioni correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del
personale dipendente nonche', per  la  restante  parte,  ai  relativi
fondi  incentivanti  [art.  2,  comma  6,  lettera  a)],  consentendo
altresi' alle regioni ed alle province autonome di incrementare, fino
al doppio delle risorse ivi previste, con proprie risorse disponibili
a  legislazione  vigente,  fermo  restando   l'equilibrio   economico
sanitario della regione  e  provincia  autonoma  [art.  2,  comma  6,
lettera b)]. 
    L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, per l'anno 2020,
ha quindi previsto, in deroga  all'art.  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 75/2017, un finanziamento  aggiuntivo  in  favore  del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,  da  destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  direttamente
impiegato nelle attivita' alla emergenza  epidemiologica  determinata
dal diffondersi del COVID-19, nonche',  per  la  restante  parte,  ai
relativi fondi incentivanti, consentendo  altresi'  alle  regioni  ed
alle province autonome di incrementare, fino al doppio delle  risorse
ivi previste, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,
fermo restando  l'equilibrio  economico  sanitario  della  regione  e
provincia autonoma. 
    3.3 Tanto premesso, occorre evidenziare che il beneficio  mensile
previsto dal primo periodo  del  comma  8  dell'art.  5  della  legge
regionale n. 9/2020  non  e'  contemplato  dai  decreti  legge  sopra
ricordati (ne' dal n. 34/2020, ne' dal n. 18/2020), ne', in  effetti,
risulta compatibile  con  l'attuale  sistema  di  determinazione  dei
trattamenti economici previsto dalla contrattazione collettiva, a cui
e' riservata la disciplina dei trattamenti economici  dei  dipendenti
pubblici  contrattualizzati  ai  sensi  dell'art.  40   del   decreto
legislativo n. 165/2001, e  che  non  contempla  la  possibilita'  di
erogare benefici al di fuori  della  cornice  definita  dalla  stessa
contrattazione nazionale e  da  quella  integrativa,  quest'ultima  a
valere sui fondi per il trattamento accessorio. 
    Ne consegue che il legislatore regionale - con le norme del  2022
in questione - ha introdotto criteri propri con riferimento ai  nuovi
destinatari del beneficio (gli operatori prestanti servizio presso la
Societa' servizi ausiliari  S.p.a.,  presso  l'Ospedale  Buccheri  La
Ferla - Fatebenefratelli e presso l'Ismett di Palermo),  appunto  non
presi in considerazione dal citato decreto-legge n. 18/2020,  e  cio'
in quanto le disposizioni statali  sono  state  indirizzate  al  solo
personale dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale  ovvero  al
personale contrattualizzato. 
    Le norme regionali  in  esame  sono  pertanto  incompatibili  con
l'attuale  sistema  di  determinazione  dei   trattamenti   economici
previsto dalla contrattazione collettiva, a cui  -  si  ripete  -  e'
riservata in via esclusiva la disciplina  dei  trattamenti  economici
dei dipendenti pubblici contrattualizzati ai sensi dell'art.  40  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    In conclusione, dunque,  le  norme  regionali  impugnate  con  il
presente motivo di ricorso, si pongono  anzitutto  in  contrasto  con
l'art.  117,  secondo  comma,   lettera   l),   della   Costituzione,
considerata  la  riserva  esclusiva   dello   Stato   sulla   materia
dell'ordinamento civile, e quindi sui  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi di categoria. 
    3.4 In seconda e concorrente battuta, le medesime norme regionali
non risultano coerenti neppure con la  programmazione  del  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario, cui la Regione siciliana e'  tuttora
sottoposta, ed in base al quale - si rammenta - essa non puo' erogare
livelli ulteriori di assistenza  rispetto  a  quelli  previsti  dalla
normativa statale. 
    Al riguardo, l'art. 2, comma 80,  della  legge  n.  191/2009,  in
merito alla cogenza degli interventi individuati dai piani di rientro
dal disavanzo sanitario regionale, che sono vincolanti per le regioni
destinatarie (quale la Regione siciliana), sancisce  che  le  regioni
medesime  sono  obbligate  a   rimuovere   i   provvedimenti,   anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del suddetto Piano. 
    D'altro canto, le norme regionali in questione dispongono  ancora
la corresponsione del beneficio di che trattasi  al  perdurare  dello
stato di emergenza, che - si rammenta - e'  formalmente  cessato  sin
dal marzo 2022. Esse hanno in  sostanza  l'effetto  di  estendere  il
ristoro di cui al citato art.  5,  comma  8,  della  legge  regionale
Sicilia n. 9/2020 oltre la fine dello stato  di  emergenza,  e  senza
indicazione di alcun termine finale di applicazione. 
    Ed invero, i riflessi finanziari di queste norme - verosimilmente
superiori a quelli consentiti dalla legislazione statale - si pongono
anche in contrasto con l'art.  81  della  Costituzione,  nonche'  con
l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  poiche'  le  vigenti
disposizioni in materia di piani di rientro dal  disavanzo  sanitario
regionale si  configurano  quali  «principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica». 
    3.5 In aggiunta, vale anche considerare che il comma 57 dell'art.
13  della  legge  regionale  n.  16/2022  prevede  l'estensione   del
beneficio anche agli operatori sanitari che hanno  prestato  servizio
presso le strutture sanitarie private «accreditate» con il S.S.R. ivi
indicate. 
    Orbene, in base  alla  legislazione  nazionale,  i  rapporti  del
Servizio sanitario nazionale con gli erogatori privati  «accreditati»
sono regolati da appositi accordi contrattuali,  ai  sensi  dell'art.
8-quinquies del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  ed  i  predetti
accordi  remunerano  le  prestazioni  rese  dai  privati  accreditati
attraverso la corresponsione di  tariffe  omnicomprensive,  ai  sensi
dell'art. 8-sexies del medesimo decreto legislativo n. 502/1992:  (2)
non sono pertanto remunerabili i  singoli  fattori  produttivi  delle
imprese sanitarie che vengano a convenzionarsi  con  il  S.S.R.,  ivi
compreso il costo del personale. 
    Anche per tale profilo, dunque, le norme in questione si  pongono
in ulteriore contrasto con l'art. 81 e con l'art. 117,  terzo  comma,
della Costituzione, e con l'art. 8-sexies del decreto legislativo  n.
502/1992, quale norma statale interposta. 
  4. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma  43,  della
legge regionale Sicilia n. 16/2022, per contrasto con gli articoli 1,
3, 5 e 114 della Costituzione, in relazione agli articoli  14,  primo
comma,  lettera  o),  e  15  dello  statuto  speciale  della  Regione
siciliana, approvato con R.D.L. n. 455/1946, e convertito  con  legge
costituzionale n. 2/1948, ed all'art. 1, commi 1 e 145,  della  legge
n. 56/2014. 
    4.1 L'art.  13,  comma  43,  della  legge  regionale  Sicilia  n.
16/2022, stabilisce quanto segue: 
        alla legge regionale  4  agosto  2015,  n.  15  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 2 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 14-bis  le
parole «nel turno elettorale ordinario da svolgersi  nell'anno  2022»
sono sostituite dalle  parole  «nel  turno  elettorale  ordinario  da
svolgersi nell'anno 2023»; 
          b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «e comunque non  oltre
il 31 agosto 2022» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre
il 3 1 agosto 2023». 
    Tale norma, in sostanza, rinvia al 2023 l'elezione dei presidenti
dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, e  proroga
al 31 agosto 2023 le funzioni degli attuali  commissari  straordinari
che svolgono le funzioni di presidente dei liberi consorzi  comunali,
in attesa delle elezioni di secondo livello previste in origine dalla
legge regionale Sicilia  n.  15/2015  («Disposizioni  in  materia  di
liberi consorzi comunali e citta' metropolitane»), e  da  allora  mai
indette in quanto sempre rinviate. 
    In particolare, la lettera a) del citato comma  43,  intervenendo
sull'art. 6, comma  2,  della  citata  legge  regionale  n.  15/2015,
stabilisce  che,  in  sede  di  prima  applicazione  (originariamente
prevista per il 2015 ma, come detto, mai realizzatasi), il Presidente
della regione fissa la data delle elezioni dei presidenti dei  liberi
consorzi comunali entro  sessanta  giorni  dall'ultima  proclamazione
degli eletti nei comuni interessati  dal  rinnovo  degli  organi  nel
turno elettorale del 2023 (a seguito  della  novella,  il  previgente
termine riferito al 2022 era gia' stato prorogato dall'art.  1  della
legge regionale n. 31/2021). 
    Analogamente, la lettera a) del citato comma 43 proroga  oggi  al
2023 l'elezione dei consigli metropolitani, la cui  indizione  spetta
ai rispettivi sindaci metropolitani, ai sensi dell'art. 14-bis, comma
7, della legge regionale n. 15/2015. 
    4.2 Al riguardo, le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali
e dei sindaci dei Comuni di Palermo  e  Messina  si  sono  svolte  da
ultimo il 12 giugno 2022. Come detto,  tuttavia,  ad  esse  non  sono
seguite quelle dei consigli  metropolitani  delle  rispettive  citta'
metropolitane. 
    La disposizione previgente prevedeva (art. 1,  comma  1,  lettera
a), della citata legge regionale Sicilia n. 31 /2021) che, in sede di
prima applicazione, l'elezione del consiglio metropolitano si sarebbe
dovuta svolgere entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli
eletti nei comuni interessati dal  rinnovo  degli  organi  nel  turno
elettorale ordinario da svolgersi nel 2022. 
    Come detto, tale termine, gia' prorogato costantemente dal  2015,
e' stato di  nuovo  disatteso,  in  quanto  la  norma  regionale  qui
impugnata lo ha ulteriormente rimandato al 2023. 
    Dal canto suo, la lettera b) del comma 43 in argomento novella il
comma 1 dell'art. 51 della legge  regionale  n.  15/2015,  prevedendo
che, fino al 31 agosto 2023, le funzioni  di  presidente  del  libero
Consorzio comunale continuano ad  essere  svolte  da  un  commissario
straordinario. 
    In sintesi, dal 2015 ad oggi, la  regione  ha  rinviato  per  ben
undici volte le elezioni degli organi dei liberi consorzi comunali  e
delle citta' metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione
commissariale di tali enti di area vasta: 
        con legge regionale n. 5/2016 (art. 13) al 30 settembre 2016; 
        con legge regionale n. 15/2016 [art. 1, comma 1, lettera  c)]
al 30 novembre 2016; 
        con legge regionale n. 23/2016 [art. 1 comma 1,  lettera  d)]
al 30 dicembre 2017; 
        con legge regionale n. 17/2017 (art. 7, comma 1, lettera  e)]
al 30 giugno 2018; 
        con legge regionale n. 7/2018 [art. 1, comma 1,  lettera  b)]
al 31 dicembre 2018; 
        con legge regionale n. 23/2018 (art. 9) al 31 luglio 2019; 
        con legge regionale n. 6/2020 [art. 1, comma 1,  lettera  e)]
al 15 novembre 2020; 
        con legge regionale n. 11/2020 [art. 2, comma 1, lettera  c)]
al 31 gennaio 2021; 
        con legge regionale n. 34/2020 [art. 1, comma 2, lettera  b)]
al 30 aprile 2021; 
        con legge regionale n. 13/2021 [art. 2, comma 1, lettera  c)]
al 31 gennaio 2022; 
        con legge regionale n. 31/2021 [art. 1, comma 1, lettera  b)]
al 31 agosto 2022. 
    Mentre le proroghe disposte con le LL.RR. nn. 11/2020, 34/2020  e
13/2021 erano state  motivate  dall'emergenza  epidemiologica  legata
alla pandemia da COVID-19, la proroga disposta con la legge regionale
n. 31/2021 prevedeva espressamente che il rinvio delle elezioni degli
organi   degli   enti   di   area   vasta   avvenisse   nelle    more
dell'insediamento degli organi dei liberi  Consorzi  comunali  e  dei
consigli  metropolitani,  nonche'  dell'approvazione  di  una   legge
regionale di riordino della materia. 
    4.3 Il reiterato rinvio delle elezioni e le conseguenti  proroghe
dei commissariamenti violano i  principi  di  democraticita'  di  cui
all'art. 1, primo comma, della Costituzione, in quanto i referendum e
le elezioni (ancorche' indirette) rappresentano il momento piu'  alto
di  manifestazione   della   sovranita'   popolare   (cfr.   sentenza
costituzionale n. 1/2014), e contrastano altresi' con gli articoli  5
e   114   della   Costituzione,   in   quanto   l'autonomia   e    la
rappresentativita'  degli  enti  de  quibus  sono  svuotate   da   un
commissariamento che di fatto dura sine die. 
    Esse  si  pongono  inoltre  in  contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza  desumibile  dall'art.  3   della   Costituzione.   La
situazione    di    eccezionalita'    che    poteva     giustificare,
nell'immediatezza dell'entrata in vigore, della disciplina di riforma
la proroga originariamente disposta nel 2016, non puo' infatti  porsi
come plausibile ragione giustificativa delle successive  10  proroghe
che si sono susseguite in un arco temporale di  sei  anni:  cio'  che
stabilizza l'eccezionalita' oltre ogni ragionevole limite. 
    Il legislatore siciliano non ha tenuto conto della giurisprudenza
di  codesta  Corte  (cfr.  sentenza  n.  168/2018),  secondo  cui  il
novellato art. 114 della  Costituzione,  nel  richiamare  al  proprio
interno,  per   la   prima   volta,   l'ente   territoriale   «citta'
metropolitana», ha imposto alla Repubblica il  dovere  di  istituirlo
concretamente. Pertanto, la  proroga  del  commissariamento  di  tali
enti, una volta ancora  disposta  con  la  previsione  regionale  qui
impugnata, si pone in palese contrasto anche  con  l'art.  114  della
Costituzione. 
    4.4 Ne', del resto, il nuovo ente  potrebbe  avere  disciplina  e
struttura diversificate da regione  a  regione,  nel  presupposto  di
livelli di governo  di  disciplina  uniforme,  con  riferimento  agli
aspetti essenziali (cfr. sentenza n. 50/2015). 
    La Regione siciliana, pur avendo dato apparente seguito,  con  la
legge  regionale  n.   15/2015,   all'obbligo   di   riordino   delle
circoscrizioni provinciali, ha in realta' finora rinviato le elezioni
degli organi provinciali (rectius, «liberi consorzi comunali»), ed ha
pertanto disatteso la legge  statale  n.  56/2014  (c.d.  «legge  Del
Rio»), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest'ultima,
le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica
e sociale (art. 1, commi 5 e 145), al cui rispetto anche le regioni a
statuto  speciale  sono  tenute  (cfr.  sentenze  n.  168/2018  e  n.
160/2021). 
    A tali principi anche la Regione siciliana soggiace, posto che le
disposizioni statutarie di cui all'art. 14  trovano  il  loro  limite
nelle norme fondamentali  delle  riforme  economico-sociali,  secondo
quanto espressamente statuito dalla Corte costituzionale (per  tutte,
cfr. sentenza n. 168/2018). 
    Il continuo protrarsi dei commissariamenti  degli  enti  di  area
vasta determina in conclusione una  derivazione  e  dipendenza  degli
stessi dall'ente regionale, in dispregio della loro autonomia  e  del
principio di riforma sancito dalla richiamata legge n.  56/2014,  che
concepisce gli enti di area vasta come  espressione  del  livello  di
governo inferiore (comunale) e non superiore, come  di  fatto  si  e'
realizzato. 
  5. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma  71,  della
legge regionale Sicilia n. 16/2022, per contrasto con l'art. 43 dello
statuto speciale della Regione siciliana,  approvato  con  R.D.L.  n.
455/1946 e convertito con legge costituzionale n. 2/1948, con  l'art.
116 della Costituzione, e con l'art. 117, secondo comma, lettera  h),
della Costituzione, in relazione agli articoli  68  e  69  del  regio
decreto n. 773/1931 («testo unico delle leggi in materia di  pubblica
sicurezza») e agli articoli 116-151 del  regio  decreto  n.  635/1940
(«Regolamento per  l'esecuzione  del  TULPS»),  quali  norme  statali
interposte. 
    5.1 L'art.  13,  comma  71,  della  legge  regionale  Sicilia  n.
16/2022, dispone come segue: «Trovano applicazione nella regione fino
al 31 dicembre 2022, in attuazione  del  comma  1  dell'art.  10  del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla
legge 19 maggio 2022, n. 52, le disposizioni di cui  all'art.  38-bis
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni». 
    Secondo tale  disposizione,  si  prevede  che  anche  in  Sicilia
vengano  applicate,  fino  al  31  dicembre  2022,  alcune  norme  di
semplificazione,  emanate  durante  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, in materia di attivita' di intrattenimento e culturali. 
    In particolare, secondo il richiamato art. 38-bis, comma  1,  del
decreto-legge n. 76/2020, «fuori dei casi di cui agli articoli 142  e
143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative per  il  settore
dell'industria culturale  conseguenti  alle  misure  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via  sperimentale  fino
al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo  che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la  danza
e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le
ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni  atto  di
autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o
nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o
da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della
legge 7 agosto  1990,  n.  24  1,  presentata  dall'interessato  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo,  fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da
COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo
spettacolo in oggetto». 
    Sono tuttavia fatti salvi i casi - espressamente menzionati nella
clausola di esclusione posta nell'incipit del citato art. 38-bis - in
cui occorra il parere della commissione provinciale di vigilanza  per
i pubblici spettacoli, nonche' sia previsto che la SCIA possa  essere
utilizzata a condizione  che  il  rilascio  dell'atto  amministrativo
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti  e  presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. 
    L'efficacia  temporale  dell'art.  38-bis  del  decreto-legge  n.
76/2020, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021, e'  stata
poi prorogata alla medesima data del 2022 dall'art. 10, comma 1,  del
decreto-legge n. 24/2022. 
    5.2 Nella Regione  siciliana  le  autorizzazioni  in  materia  di
pubblici spettacoli, di cui agli articoli 68 e 69 del  regio  decreto
n.  773/1931  («Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  pubblica
sicurezza», c.d. TULPS) e agli articoli 116-151 del regio decreto  n.
635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS), sono - ancora - di
competenza dei questori. 
    Cio'  perche'  la  regione  non  ha  portato  a   compimento   il
recepimento, nel proprio ordinamento ad autonomia speciale, dell'art.
19 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  616/1977,  nella
parte in cui - primo comma, nn. 5) e 6) - sono  state  attribuite  ai
comuni le funzioni di rilascio delle licenze ai sensi dei  richiamati
articoli 68 e 69 del TULPS. Con il citato art. 19, infatti, e'  stato
realizzato un significativo trasferimento  ai  comuni  di  specifiche
funzioni in materia di polizia amministrativa,  tra  le  quali,  come
anticipato, quelle concernenti: 
        la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali  o
cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli,  altri
simili spettacoli o  trattenimenti,  per  aperture  di  esercizio  di
circoli, scuole di ballo  e  sale  pubbliche  di  audizione,  di  cui
all'art. 68 del TULPS; 
        la  licenza  per  pubblici  trattenimenti,   esposizioni   di
rarita', persone, animali,  gabinetti  ottici  ed  altri  oggetti  di
curiosita' o per dare audizioni all'aperto di  cui  all'art.  69  del
TULPS. 
    Piu' recentemente il legislatore statale, con il decreto-legge n.
91/2013, ha modificato  sia  l'art.  68  che  l'art.  69  del  TULPS,
prevedendo, a determinate condizioni modali e temporali (eventi  fino
ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le  ore  24
del giorno di inizio), la sostituzione della licenza del sindaco  con
la SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990. 
    Quest'ultima disposizione, tuttavia, prevede - al comma 1  -  che
la SCIA non si applichi, tra l'altro,  agli  atti  «rilasciati  dalle
amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze ( ... )». 
    Tale clausola di esclusione  e'  coerente,  dal  punto  di  vista
logico-sistematico, sia con il vasto  programma  di  trasferimento  e
delegazione delle funzioni amministrative avviato con  il  menzionato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  616/1977  (e  proseguito
fino  agli  anni  duemila),  che  con  le  piu'  recenti  misure   di
semplificazione, perche' il legislatore statale ha prima trasferito o
delegato funzioni statali agli enti  locali,  poi  ne  ha  accelerato
l'iter procedurale con strumenti «anticipativi» e «speditivi» come la
SCIA. 
    Allo stesso modo si e' proceduto  con  le  licenze  di  cui  agli
articoli 68 e 69 TULPS, che prima [art. 19, comma 1, nn. 5) e 6), del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977]  sono  state
conferite  ai  comuni;  quindi,  sono  state  semplificate  (con   il
decreto-legge n. 91/2013  e,  da  ultimo,  con  il  decreto-legge  n.
76/2020) con il meccanismo procedurale della SCIA. 
    Riguardo alle licenze di pubblica sicurezza rimaste nell'alveo di
competenza statale (e segnatamente delle autorita' di P.S.),  invece,
il legislatore ha mantenuto saldo il  disposto  negativo  di  cui  al
comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, e non ne ha previsto la
«surrogabilita'» con la SCIA. 
    Cio' anche con l'ultima manovra  «di  sistema»,  operata  con  il
decreto legislativo n. 222/2016 (c.d. «decreto SCIA 2», adottato  nel
solco tracciato dalla legge di riforma della pubblica amministrazione
n. 124/2015), che ha previsto  la  SCIA  come  regime  amministrativo
tipico per numerose tipologie di attivita'  economiche  (esercizi  di
vicinato, strutture ricettive, stabilimenti balneari), devolute  alla
competenza dei comuni, ovvero per attivita' che non rivestono profili
di diretto e primario interesse per l'Amministrazione dell'interno. 
    5.3 Diverso e' stato il percorso normativo seguito dalla  Regione
siciliana, con circoscritto riferimento alla materia degli spettacoli
e dei trattenimenti: il ricostruito assetto  normativo  nazionale  in
subiecta materia,  caratterizzato  dalla  licenza  del  sindaco  (cui
corrisponde, simmetricamente,  il  parere  di  agibilita'  statica  e
dinamica del locale di pubblico spettacolo / trattenimento reso dalla
Commissione comunale di vigilanza ex art.  80  del  TULPS,  sotto  il
profilo dell'incolumita' pubblica e della sicurezza) e, a determinate
condizioni, dalla SCIA presentata presso lo sportello  unico  per  le
attivita' produttive - SUAP, in detta regione  non  e'  stato  ancora
perfezionato  in  mancanza  delle  necessarie  norme  attuative   del
relativo statuto speciale. 
    L'art. 22 della legge regionale Sicilia n. 1/1979, in materia  di
attribuzione  ai  comuni  di   funzioni   amministrative   regionali,
stabilisce, infatti che «ai comuni sono  attribuite  le  funzioni  di
polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  733,  e
successive  modiche.  L'esercizio   delle   stesse   funzioni   sara'
determinato sulla base  delle  relative  norme  di  attuazione  dello
statuto». 
    Tale ultimo intervento normativo non e'  stato  ancora  posto  in
essere, sicche' in Sicilia le licenze per i pubblici spettacoli  sono
ancora di competenza del questore. 
    Siffatta conclusione e' stata convalidata anche dal Consiglio  di
giustizia  amministrativa  per  la  Regione  siciliana,  che,   nella
pronuncia  n.  236/1989,  ha  statuito  che  l'art.  22  della  legge
regionale n. 1/1979, nell'attribuire ai comuni siciliani le  funzioni
di  polizia  amministrativa  contemplate  nel  TULPS,   precisa   che
l'esercizio di tali  funzioni  sara'  determinato  sulla  base  delle
relative norme di attuazione dello statuto, e  che,  in  mancanza  di
dette  norme  attuative,  l'esercizio  delle  funzioni  in  questione
continua a rimanere nella competenza dell'Autorita' di P.S. 
    Tale orientamento e' stato confermato  dal  Consiglio  di  Stato,
che, in un parere (n. 1510/2002)  reso  su  richiesta  del  Ministero
dell'interno, ha  ribadito  che,  ai  fini  del  trasferimento  delle
funzioni di polizia amministrativa  alla  Regione  siciliana  e  alle
province e ai comuni della  stessa  regione,  non  siano  ammissibili
procedure diverse da  quella  prevista  dall'art.  43  dello  statuto
speciale. 
    Il  trasferimento  delle  funzioni  di   polizia   amministrativa
contemplate dal TULPS (tra cui le licenze ex articoli  68  e  69)  ai
comuni siciliani, dunque, assume valore pregiudiziale sia rispetto al
loro  esercizio  in  concreto  che,   a   fortiori,   per   la   loro
semplificazione. 
    La Regione siciliana, pertanto, ha recepito con  la  disposizione
legislativa qui in discorso  una  norma  statale  di  semplificazione
(appunto l'art. 38-bis del  decreto-legge  n.  76/2020),  senza  aver
preliminarmente attuato la trasposizione delle predette  funzioni  di
polizia amministrativa ai comuni. 
    5.4 Alla  luce  di  tanto,  l'art.  13,  comma  71,  della  legge
regionale n. 16/2022,  che  recepisce  le  previsioni  procedurali  e
temporali di cui agli articoli 38-bis del decreto-legge n. 76/2020, e
10 del decreto-legge n. 24/2022, e' in contrasto  con  le  previsioni
statutarie (art. 43 dello statuto regionale) e  costituzionali  (art.
116 della Costituzione, e legge costituzionale  n.  2/1948),  nonche'
lesiva delle competenze statali in  materia  di  ordine  e  sicurezza
pubblica di cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),  della
Costituzione. 
    Difatti, dall'asseverazione - normativa e giurisprudenziale - per
cui,  in  mancanza  delle  necessarie   norme   di   attuazione,   le
autorizzazioni di cui agli articoli 68  e  69  del  TULPS  permangono
formalmente e sostanzialmente in capo al questore, discende la logica
conseguenza   dell'inapplicabilita'   di   quanto   previsto    dalla
disposizione regionale sotto  esame,  ovvero  la  sostituzione  della
licenza questorile con la SCIA di cui  all'art.  19  della  legge  n.
241/1990, atteso che tale norma, come detto,  esclude  esplicitamente
dal   proprio   ambito   di   applicazione   gli   atti    rilasciati
dall'Amministrazione della P.S. 
  6. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma  92,  della
legge regionale Sicilia n. 16/2022, per contrasto con l'art. 81 della
Costituzione e con l'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 (quale  norma
statale interposta) 
    6.1 Il comma 92 dell'art. 13 della  legge  regionale  Sicilia  n.
16/2022  prevede  che,  «relativamente  alle  forme  di  ristoro   da
riconoscere ai centri di riabilitazione  di  cui  all'art.  26  della
legge 23 dicembre 1978, n.  833  e  successive  modificazioni  ed  ai
centri diurni per  i  soggetti  affetti  da  disturbi  dello  spettro
autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che  hanno
temporaneamente  sospeso  l'attivita'  a  causa   dell'emergenza   da
COVID-19  e  che  non  abbiano  attivato  le   procedure   di   cassa
integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 48 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come  modificata
dall'art. 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    Sono dunque riconosciuti ristori ai centri di  riabilitazione  ed
ai centri diurni per i soggetti affetti  da  disturbi  dello  spettro
autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che  hanno
temporaneamente  sospeso  l'attivita'  a  causa   dell'emergenza   da
COVID-19,  e  che  non  abbiano  attivato  le  procedure   di   cassa
integrazione per i propri dipendenti, stabilendo, al riguardo, che si
applicano le disposizioni di cui all'art.  48  del  decreto-legge  n.
18/2020. 
    Le norme statali ivi richiamate (DD.LL. n. 18/2020 e n.  34/2020)
sono tuttavia norme adottate in periodo emergenziale, che  esaurivano
i loro effetti limitatamente a tale periodo. 
    Il comma in esame e' invece in vigore  per  l'anno  2022,  al  di
fuori del periodo emergenziale (cessato a marzo 2022), e non  coperto
dalla legislazione vigente. 
    Pertanto, quanto disposto  dall'articolo  in  esame  non  risulta
coerente con la programmazione del Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario della Regione siciliana, ne' con la legislazione vigente. 
    La disposizione si pone dunque in contrasto con l'art. 81 e  art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  poiche',  come  detto   in
precedenza, le vigenti disposizioni in materia di  Piano  di  rientro
dal  disavanzo   sanitario   si   configurano   quali   principi   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    6.2 Secondo il disposto dell'art. 2, comma  80,  della  legge  n.
191/2009, gli  interventi  individuati  dal  Piano  di  rientro  sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del suddetto piano. 
    Come anche da ultimo e' stato rilevato  dalla  giurisprudenza  di
codesta Corte con la sentenza n. 190/2022, resa proprio  in  sede  di
impugnazione di una legge della Regione siciliana, «l'art.  2,  comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2010)»,   stabilisce   altresi'   che   gli   interventi
individuati dal piano di rientro sono assolutamente  obbligatori.  Ne
consegue che l'effettuazione di altre spese,  in  una  condizione  di
risorse contingentate, pone anche il problema della congruita'  della
copertura della spesa  «necessaria»  (art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione), posto che un impiego di risorse per  prestazioni  «non
essenziali» verrebbe a ridurre  corrispondentemente  le  risorse  per
quelle essenziali». 
    La norma in esame incorre dunque nella violazione  denunciata  in
quanto e' precluso alle regioni sottoposte a piano di rientro erogare
prestazioni «non obbligatorie» (da  ultimo,  in  questo  senso,  cfr.
sentenza n. 161/2022). 
  7. Illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma  108,  della
legge regionale Sicilia n. 16/2022, per contrasto con gli articoli 3,
9 e 97 della Costituzione, con l'art. 14, comma 1, lettera f),  dello
statuto della Regione siciliana, in relazione all'art.  41-quinquies,
commi ottavo e nono, della legge n. 1150/1942,  nonche'  all'art.  10
della legge n. 104/1992  (quali  norme  statali  interposte),  e  con
l'art. 14, lettera n), dello statuto della Regione siciliana,  e  con
l'art.  117,  primo  comma,  e  secondo  comma,  lettera  s),   della
Costituzione, in relazione agli articoli 135,  143,  145  e  146  del
codice dei beni culturali e del  paesaggio  (decreto  legislativo  n.
42/2004), ed agli articoli 3, 5, lettera d), e 6,  lettere  D  ed  E,
della  «Convenzione  europea  del  paesaggio»,  cui  e'  stata   data
esecuzione con legge n. 14/2006 (quali norme statali interposte). 
    7.1 L'art. 13,  comma  108,  della  legge  regionale  Sicilia  n.
16/2022  prevede  quanto  segue:  «Nelle  more  della  formazione  ed
approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in
deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'art. 10  della  legge
n. 104/ 1992 e successive modificazioni  e/o  di  altre  disposizioni
determinano la modifica permanente della  programmazione  urbanistica
purche'  gli  immobili  siano  stati  gia'  realizzati  ed  i  titoli
rilasciati almeno diciotto mesi prima della data di entrata in vigore
della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2. In sede di formazione ed
approvazione del nuovo PUG si deve tenere  conto  della  destinazione
urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio di cui al  presente
comma. E' altresi' consentito per i sei mesi successivi alla data  di
entrata in vigore della presente legge,  entro  i  limiti  e  con  le
modalita' di cui all'art. 47 della legge regionale 28  gennaio  2014,
n.  5  e  successive  modificazioni,  il   cambio   di   destinazione
urbanistica per usi non residenziali e/ o  commerciali  su  richiesta
degli aventi titolo». 
    L'art. 10, comma 6,  della  legge  n.  104/1992,  stabilisce  che
«l'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti  pubblici
o privati concernenti immobili da destinare alle  comunita'  alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3,  con  vincolo
di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per
gli scopi di  cui  alla  presente  legge,  ove  localizzati  in  aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte  salve  le  norme
previste  dalla  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,   e   successive
modificazioni,  e  dal  decreto-legge  27  giugno   1985,   n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,  n.  43  1,
costituisce variante del piano regolatore.  Il  venir  meno  dell'uso
effettivo per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge  prima  del
ventesimo anno comporta il ripristino della  originaria  destinazione
urbanistica dell'area». 
    La prima parte del citato comma 108 dell'art. 13 si  pone  dunque
in evidente  contrasto  con  quanto  previsto  dalla  ripetuta  norma
nazionale, di  cui  il  legislatore  regionale  predica  la  conforme
attuazione («in forza  dell'art.  10  della  legge  n.  104/  1992  e
successive modificazioni»),  in  realta'  compendiandone  invece  una
surrettizia violazione: essa rende  infatti  «permanente»  il  cambio
d'uso che la  legge  nazionale,  invece,  prevede  come  destinato  a
cessare in caso di venir meno dell'uso effettivo prima del  ventesimo
anno. 
    L'ultimo periodo del medesimo comma 108 stabilisce  poi  che  gli
immobili destinati, in deroga agli strumenti urbanistici, all'uso  da
parte delle comunita'  alloggio  ed  ai  centri  socio-riabilitativi,
possano essere destinati a usi non residenziali e/o  commerciali,  su
richiesta degli «aventi  titolo»,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore della legge regionale n. 16/2022. 
    Al riguardo, la disposizione di cui all'art. 10, comma  6,  della
legge n. 104/1992  (3)  , persegue  la  finalita'  di  soddisfare  le
esigenze abitative e riabilitative dei soggetti con  disabilita'.  In
contrasto con lo scopo e con la ratio di tale previsione, l'art.  13,
comma 108, della legge regionale n. 16/2022 appare distorcere il dato
della norma nazionale, piegando l'effetto di variante agli  strumenti
urbanistici a finalita' che risultano  estranee  alle  necessita'  di
tutela delle persone con disabilita'. 
    Si stabilizza, infatti, l'effetto di variante, che in  base  alla
norma nazionale e' legato all'uso effettivo  dell'immobile  da  parte
delle comunita'  -  alloggio  e  dei  centri  socio-riabilitativi,  e
inoltre si consente, una volta ottenuto tale  effetto,  di  destinare
l'immobile a usi non residenziali, e quindi slegati  dalle  attivita'
proprie di tali comunita' e centri. Per di piu',  tale  effetto,  del
tutto privo di giustificazione, si produce solo nel caso  in  cui  le
istanze siano presentate entro  il  ristretto  termine  di  sei  mesi
dall'entrata   in   vigore   della   legge   regionale:   previsione,
quest'ultima, anch'essa difficilmente spiegabile. 
    7.2 Alla luce di tanto, risulta chiaro che la disposizione citata
sia in contrasto con i principi di ragionevolezza  e  buon  andamento
della pubblica amministrazione, in  quanto  sacrifica  l'esigenza  di
ordinato assetto  del  territorio,  connaturata  alla  pianificazione
urbanistica, non piu' in vista dell'interesse costituzionale primario
alla tutela  della  salute  e  delle  necessita'  esistenziali  delle
persone  con  disabilita',  bensi'  per  la  mera  soddisfazione   di
interessi privati, neppure evincibili dal dettato normativo. 
    Il  sacrificio  delle  esigenze  urbanistiche  -  alle  quali  e'
connaturata anche la considerazione di profili di interesse culturale
e paesaggistico - e' quindi privo di giustificazione. Di conseguenza,
la previsione normativa si pone in contrasto (anche) con il principio
di proporzionalita' di cui all'art. 3 della  Costituzione,  che  deve
sorreggere ogni valutazione concernente il contemperamento di opposti
interessi, anche in sede legislativa. 
    In  proposito,  occorre  tenere  presente   che   codesta   Corte
costituzionale  ha  piu'  volte  affermato  che  dall'art.  3   della
Costituzione  si  desume  un  canone  di  razionalita'  della   legge
ordinaria, rintracciato nell'esigenza di conformita' dell'ordinamento
a valori di giustizia e di equita' ed a criteri di  coerenza  logica,
teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro
l'eventuale manifesta irrazionalita' o  iniquita'  delle  conseguenze
della stessa (cfr., ex multis,  sentenze  costituzionali  n.  87  del
2012, n. 421 del 1991, n. 46 del 1993, n. 81 del 1992).  Da  cio'  la
violazione del combinato disposto degli articoli  3,  9  e  97  della
Costituzione. 
    7.3 Sotto concorrente profilo, il comma 108 dell'art. 13 si  pone
in contrasto anche l'art. 14, primo comma, lettera f), dello  statuto
della  Regione   siciliana,   il   quale   attribuisce   la   materia
dell'urbanistica alla competenza legislativa esclusiva regionale,  ma
pur sempre «senza pregiudizio delle  riforme  agrarie  e  industriali
deliberate dalla Costituente del popolo italiano», e comunque con  il
limite delle norme statali di grande riforma economico-sociale. 
    Al  riguardo,  costituisce  dunque  parametro  interposto  l'art.
41-quinquies, commi ottavo e nono, della  legge  n.  1150/1942  (c.d.
«legge urbanistica»), a mente dei quali, rispettivamente, «in tutti i
comuni, ai fini della formazione di  nuovi  strumenti  urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati  limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  tra  i
fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  tra  spazi  destinati   agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive, a verde pubblico  o  a  parcheggi»,  e  «i
limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono  definiti  per
zone territoriali omogenee, con decreto del  Ministro  per  i  lavori
pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici. In sede di  prima  applicazione  della
presente  legge,  tale  decreto  viene   emanato   entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore della medesima». 
    Tali  previsioni  relative  alla  «zonizzazione»  dei   territori
comunali, con l'individuazione della relativa disciplina d'uso e  dei
relativi limiti di edificazione, tuttora  vigenti,  costituiscono  in
effetti norme di grande riforma  economico-  sociale,  rappresentando
dunque  preciso  limite  alla  legislazione  regionale   in   materia
urbanistica,   nella   specie   ed   in   concreto   non   rispettato
dall'impugnato comma  108  dell'art.  13  della  legge  regionale  n.
16/2022. 
    7.4 Sotto ulteriore concorrente profilo, va rimarcato che  l'art.
10 della legge n. 104/1992 fa  espressamente  salva  la  applicazione
della  disciplina  in  materia  del  paesaggio,   che,   invece,   la
disposizione regionale non prevede. Pertanto,  la  deroga  introdotta
dalla norma regionale determina anche un  abbassamento  della  tutela
paesaggistica  assicurata  dall'art.  9  della  Costituzione,   dalla
«Convenzione europea del paesaggio», cui e' stata data esecuzione con
legge n. 14/2006, e dal Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio
(decreto legislativo n. 42/2004). 
    Tale abbassamento della tutela paesaggistica, pertanto, determina
la violazione dell'art.  14,  comma  1,  lettera  n),  dello  statuto
regionale,  e  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),   della
Costituzione  del  quale  rappresentano  parametri   interposti   gli
articoli 135, 143, 145 e 146 del Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, nonche' - ancora  -  dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, che impone il  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dagli
obblighi internazionali ed in particolare dall'art. 3,  dell'art.  5,
lettera d), e dell'art. 6, lettere D ed E, della «Convenzione europea
del paesaggio», cui e' stata data esecuzione con legge n. 14/2006 (4)
Codesta Corte ha al riguardo gia' avuto occasione di  affermare  che,
in attesa della sua  approvazione,  e'  necessario  salvaguardare  la
complessiva efficacia del piano paesaggistico,  ponendola  al  riparo
dalla pluralita' e  dalla  parcellizzazione  degli  interventi  delle
amministrazioni  locali  (cfr.  sentenza  n.  182/2006,  sentenza  n.
74/2021, sentenza n. 219/2021, e sentenza n. 135/2022). 
  8. Illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera l),
della legge regionale Sicilia n. 16/2022, per contrasto con l'art. 81
della Costituzione e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
in relazione all'art. 2, comma 80, della  legge  n.  191/2009  (quale
norma statale interposta). 
    8.1 L'art. 20  della  legge  regionale  n.  16/2022  ha  previsto
«ulteriori modifiche alla legge regionale 25  maggio  2022,  n.  13».
Segnatamente, al comma 1, lettera l), si prevede quanto segue: 
        «l) al comma 73  dell'art.  13  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
          1) le parole «contributo di euro 300» sono sostituite dalle
parole «contributo una tantum dell'importo massimo di  euro  300  per
l'anno 2022»; 
          2) le parole «P istituita la  Banca  dei  capelli'  con  la
funzione di radicare la cultura della donazione.» sono soppresse; 
          3) le parole «in via sperimentale,» sono soppresse; 
          4) le parole  «Per  gli  anni  successivi  l'entita'  degli
stanziamenti e' determinata annualmente  con  legge  di  bilancio  ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 20 11, n. 118  e
successive modificazioni.» sono soppresse». 
    Il testo aggiornato dell'art. 13, comma 73, della legge regionale
Sicilia n. 13/2022, viene in definitiva ad essere il seguente: 
        «73. La regione eroga un contributo una  tantum  dell'importo
massimo di euro 300 per l'anno 2022 per l'acquisto di  una  parrucca,
quale presidio necessario al benessere  della  persona  ammalata,  in
favore  delle  donne  residenti  in  Sicilia,  colpite  dallo   stato
patologico  della  perdita   dei   capelli   in   conseguenza   della
sottoposizione a trattamenti chemioterapici  o  affette  da  alopecia
conseguente ad altre patologie. Con delibera della Giunta  regionale,
su proposta dell'Assessore regionale  per  la  salute,  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  previo  parere  della  competente   Commissione   legislativa
dell'Assemblea regionale  siciliana,  sono  stabiliti  i  criteri,  i
requisiti e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui
al presente comma. E' previsto, per la facilitazione della  procedura
di erogazione del contributo, il coinvolgimento e  la  collaborazione
delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato  che
promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affette
da  alopecia  presenti  nel  territorio  regionale  e   assumano   la
disponibilita'  a  farsi  carico,  nell'ambito  delle  attivita'   di
informazione e sostegno alle donne, degli  adempimenti  necessari  ai
fini dell'inoltro della istanza. Per le finalita' di cui al  presente
articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022,  la  spesa
di euro 309.864,60». 
    8.2  Occorre  rimarcare  che  la  Regione  siciliana  e'  tuttora
assoggettata  al  rispetto  del  Piano  di  rientro   dal   disavanzo
sanitario, approvato ai sensi dell'art. 2, comma 80, della  legge  n.
191 /2009, ed essa non puo' pertanto erogare  livelli  di  assistenza
sanitaria  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dalla  normativa
statale. 
    La disposizione legislativa  regionale  in  discorso  -  che  nel
complesso prevede un intervento (rimodulato) di  assistenza  a  donne
assoggettate agli interventi terapeutici invasivi cola'  individuati,
o a patologia specifica, del tutto eccentrico rispetto ai livelli  di
assistenza definiti a livello statale,  ed  appositamente  finanziato
con risorse regionali - si pone dunque in  contrasto  con  l'art.  81
della  Costituzione,  e  con   l'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Si ribadisce al riguardo quanto disposto dall'art. 2,  comma  80,
della legge n. 191/2009  in  merito  alla  cogenza  degli  interventi
individuati dal Piano di rientro dal disavanzo  sanitario,  che  sono
vincolanti  per  la  Regione  siciliana,  la  quale  e'  obbligata  a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del suddetto Piano. 

(1) Articolo  1,  comma   1,   del   decreto-legge   n.   18/2020   -
    "Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore  del  personale
    dipendente del Servizio sanitario nazionale": "Per  l'anno  2020,
    allo   scopo   di   incrementare   le   risorse   da    destinare
    prioritariamente alla remunerazione delle  prestazioni  correlate
    alle particolari condizioni di lavoro  del  personale  dipendente
    delle aziende e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
    direttamente  impiegato  nelle  attivita'   di   contrasto   alla
    emergenza  epidemiologica   determinata   dal   diffondersi   del
    COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro  della
    dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita'  e  i  fondi
    contrattuali  per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi   del
    personale del comparto sanita', nonche', per la restante parte, i
    relativi fondi incentivanti sono  complessivamente  incrementati,
    per ogni regione e provincia autonoma,  in  deroga  all'art.  23,
    comma 2, del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75  e  ai
    vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia  di  spesa
    di personale, dell'importo indicato per ciascuna  di  esse  nella
    tabella A allegata al presente decreto". 

(2) Art.      8-sexies      del      decreto      legislativo      n.
    502/1992-"Remunerazione": "Le strutture  che  erogano  assistenza
    ospedaliera e  ambulatoriale  a  carico  del  Servizio  sanitario
    nazionale  sono   finanziate   secondo   un   ammontare   globale
    predefinito indicato negli accordi contrattuali di  cui  all'art.
    8-quinquies e determinato in base alle funzioni  assistenziali  e
    alle attivita' svolte nell'ambito e  per  conto  della  rete  dei
    servizi di riferimento". 

(3) Articolo 10, comma 6, della legge  n.  104/1992:  «L'approvazione
    dei progetti edilizi presentati da soggetti  pubblici  o  privati
    concernenti immobili da destinare alle comunita' alloggio  ed  ai
    centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo  di
    destinazione almeno ventennale  all'uso  effettivo  dell'immobile
    per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
    vincolate o a diversa  specifica  destinazione,  fatte  salve  le
    norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e  successive
    modificazioni, e  dal  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
    costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso
    effettivo per gli scopi di cui  alla  presente  legge  prima  del
    ventesimo  anno   comporta   il   ripristino   della   originaria
    destinazione urbanistica dell'area». 

(4) Convenzione europea del paesaggio - legge n. 14/2006: Articolo 3:
    "La presente Convenzione si prefigge lo scopo  di  promuovere  la
    salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi  e  di
    organizzare la cooperazione europea in questo campo". Articolo 5,
    lettera d): "Ogni Parte si impegna a: ( ...  )  d)  integrare  il
    paesaggio  nelle  politiche  di  pianificazione  del  territorio,
    urbanistiche e  in  quelle  a  carattere  culturale,  ambientale,
    agricolo, sociale ed economico, nonche' nelle altre politiche che
    possono avere un'incidenza diretta o  indiretta  sul  paesaggio".
    Articolo 6 ("Misure specifiche"), lettere D) ed E): "D) Obiettivi
    di qualita' paesaggistica: Ogni  Parte  si  impegna  a  stabilire
    degli obiettivi di qualita' paesaggistica riguardanti i  paesaggi
    individuati   e   valutati,   previa   consultazione    pubblica,
    conformemente all'art.  5.c.  E)  Applicazione:  Per  attuare  le
    politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna  ad  attivare  gli
    strumenti di intervento volti alla  salvaguardia,  alla  gestione
    e/o alla pianificazione dei paesaggi".