P. Q. M. Letti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, il presidente delegato: solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 1 del codice civile, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende il presente giudizio; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Salerno, 4 maggio 2022 Il presidente relatore: de Filippis