P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del
1953: 
      a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61  della
legge n. 92  del  2012,  che  prevede  la  revoca  delle  prestazioni
previdenziali o assistenziali «... comunque denominate in  base  alla
legislazione  vigente,  di  cui  il  condannato   sia   eventualmente
titolare: indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
sociale e  pensione  per  gli  invalidi  civili»  nei  confronti  dei
«soggetti gia' condannati con sentenza passata  in  giudicato  per  i
reati di cui al comma 58,  ...  con  effetto  non  retroattivo.»,  in
rapporto agli artt. 25 della Costituzione e 117 della Costituzione in
relazione all'art. 7 CEDU; 
      b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
      c) ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio
dei ministri; 
      d) ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata  dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
      e) dispone l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. 
        Palermo, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 14
settembre 2022 
 
                    La Giudice del lavoro: Marino