P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61 della legge n. 92 del 2012, che prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali «... comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili» nei confronti dei «soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ... con effetto non retroattivo.», in rapporto agli artt. 25 della Costituzione e 117 della Costituzione in relazione all'art. 7 CEDU; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri; d) ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; e) dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. Palermo, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 14 settembre 2022 La Giudice del lavoro: Marino