P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Milano, visto l'art. 134 Cost;  visto  l'art.  1,
legge costituzionale n. 1/1948; visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo
n. 142/2015 per contrasto all'art. 13 Costituzione nella parte in cui
rinvia all'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998,  implicando  che
il termine  di  quarantotto  ore  per  richiedere  la  convalida  del
trattenimento disposto  dal  questore  decorra,  anche  nel  caso  di
trattenimento  disposto  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  decreto
legislativo n. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con  cui  il
questore dispone il  trattenimento  e  non  dal  momento  in  cui  si
considera avere il  soggetto  trattenuto  acquisito  la  qualita'  di
«richiedente protezione internazionale» ai sensi dell'art. 2, lettera
a), decreto legislativo n. 142/2015; 
    Sospende il presente giudizio sino alla decisione della  proposta
questione di legittimita' costituzionale; 
    Ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza unitamente a copia degli atti del giudizio; 
    dispone che, a cura della cancelleria, la presenta ordinanza  sia
notificata  al  ricorrente  e  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri,  nonche'  comunicata  alla  Presidenza  della  Camera   dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
        Milano, 11 dicembre 2022 
 
                         Il Giudice: Kildani