P.Q.M. Il Tribunale di Milano, visto l'art. 134 Cost; visto l'art. 1, legge costituzionale n. 1/1948; visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 per contrasto all'art. 13 Costituzione nella parte in cui rinvia all'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualita' di «richiedente protezione internazionale» ai sensi dell'art. 2, lettera a), decreto legislativo n. 142/2015; Sospende il presente giudizio sino alla decisione della proposta questione di legittimita' costituzionale; Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza unitamente a copia degli atti del giudizio; dispone che, a cura della cancelleria, la presenta ordinanza sia notificata al ricorrente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, 11 dicembre 2022 Il Giudice: Kildani