P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti  della  legge  n.  87
dell'il marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio
1948 ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza 
    Dispone: trasmettersi gli atti del presente giudizio  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 411 comma 1-bis codice di  procedura  penale
nella parte in cui non prevede che, anche in  caso  di  richiesta  di
archiviazione per estinzione del reato per intervenuta  prescrizione,
il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle
indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima
disciplina  prevista  per  il  caso  di  archiviazione  disposta  per
particolare tenuita' del fatto, anche sotto il profilo della nullita'
del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e
della  sua  reclamabilita'  dinanzi  al  Tribunale  in   composizione
monocratica. 
    Sospende:  il  procedimento  in  corso  ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone: che a cura della cancelleria sia notificata la  presente
ordinanza all'indagato,  al  Pm,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e che della stessa  sia  data  comunicazione  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Lecce, 18 novembre 2022 
 
                         Il giudice: Todaro