P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della legge n. 87 dell'il marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza Dispone: trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 411 comma 1-bis codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuita' del fatto, anche sotto il profilo della nullita' del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilita' dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Sospende: il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone: che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza all'indagato, al Pm, al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, 18 novembre 2022 Il giudice: Todaro