P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost., e la legge 1953, n. 87, art. 23; 
    Ritenuto   che   il   giudizio   non   possa   essere    definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale, non manifestamente infondata per le argomentazioni in
motivazione espresse; 
    Solleva questione di legittimita', per contrarieta' agli articoli
3, 36, 97, 77 della Costituzione,  dell'art.  10,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 2014, n. 90,  convertito  con  modificazioni  in  legge
2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Siena, 15 marzo 2023 
 
                       Il Giudice: Cammarosano