P. Q. M. Visti l'art. 134 Cost., e la legge 1953, n. 87, art. 23; Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, non manifestamente infondata per le argomentazioni in motivazione espresse; Solleva questione di legittimita', per contrarieta' agli articoli 3, 36, 97, 77 della Costituzione, dell'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siena, 15 marzo 2023 Il Giudice: Cammarosano