LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TORINO 
 
 
                              Sezione 1 
 
    Riunita in udienza l'11 settembre 2023  alle  ore  12,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
      Ingino Giovanni, Presidente e Relatore 
      Boggio Ennio Giuseppe, Giudice 
      Pierro Maria, Giudice 
    in data 11 settembre 2023 ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso n. 724/2020 depositato il 3 luglio 2020  proposto  da
Italiana Assicurazioni Spa - 00774430151 - Difeso da: 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Societa' Reale Mutua di Assicurazioni - 00875360018 - Difeso da: 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Reale Immobili Spa - 05062220156 - Difeso da: 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it - contro 
      Agenzia entrate direzione provinciale I di Torino elettivamente
domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it 
      Agenzia  entrate  direzione  regionale  Piemonte  elettivamente
domiciliato presso dott.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
      Agenzia entrate  direzione  regionale  Lombardia  elettivamente
domiciliato presso dott.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Diniego Rimborso IRES-Consolidato 2014 
      sul  ricorso   n.   1047/2021   depositato   il   13   dicembre
2021 proposto da Italiana Assicurazioni Spa - 00774430151 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Societa' Reale Mutua di Assicurazioni - 00875360018 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Reale Immobili Spa - 05062220156 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it  contro  Agenzia  Entrate
Direzione  Regionale  Piemonte  -  Corso  Vinzaglio  n.  8  -   10121
Torino elettivamente                domiciliato                presso
dott.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Diniego Rimborso IRES-Altro 2016 
    sul ricorso n. 1048/2021 depositato il 13 dicembre 2021  proposto
da Italiana Assicurazioni Spa - 00774430151 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Societa' Reale Mutua Di Assicurazioni - 00875360018 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Reale Immobili Spa - 05062220156 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it - contro Agenzia  Entrate
Direzione  Regionale  Piemonte  -  Corso  Vinzaglio  n.  8  -   10121
Torino elettivamente                domiciliato                presso
dott.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Diniego Rimborso IRES-ALTRO 2018 
    sul ricorso  n.  1049/2021  depositato  il  13  dicembre  2021  -
proposto da Italiana Assicurazioni Spa - 00774430151 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Societa' Reale Mutua Di Assicurazioni - 00875360018 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Reale Immobili Spa - 05062220156 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it - contro Agenzia  Entrate
Direzione  Regionale  Piemonte  -  Corso  Vinzaglio  n.  8  -   10121
Torino elettivamente                domiciliato                presso
dott.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Diniego Rimborso IRES-Altro 2017 
    sul ricorso  n.  1052/2021  depositato  il  13  dicembre  2021  -
proposto da Italiana Assicurazioni Spa - 00774430151 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Societa' Reale Mutua di Assicurazioni - 00875360018 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it 
    Reale Immobili Spa - 05062220156 - Difeso da 
      Fabrizio Cravero - CRVFRZ68P01L219E 
      Guido Pautasso - PTSGDU73L25L219O 
      Gianluca Zandano - ZNDGLC73R25D969T 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
gianlucazandano@pec.ordineavvocatitorino.it - contro Agenzia  Entrate
direzione Regionale Piemonte - Corso Vinzaglio n. 8  -  10121  Torino
elettivamente                   domiciliato                    presso
dott.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di Diniego  Rimborso  IRES-Altro
2015 a seguito di discussione in pubblica udienza 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
La controversia 
    Le societa' hanno impugnato il silenzio rifiuto  formatosi  sulle
istanze di rimborso notificate all'Agenzia delle entrate -  Direzione
Regionale  del  Piemonte,  all'Agenzia  delle  entrate  -   Direzione
Provinciale I di Torino  e  all'Agenzia  delle  entrate  -  Direzione
Regionale  della  Lombardia,  relative  alla  maggiore  imposta  IRES
versata per i periodi d'imposta 2014, 2015,  2016,  2017  e  2018,  a
causa della parziale indeducibilita' dell'IMU relativa agli  immobili
strumentali. 
    A fondamento dei  ricorsi,  le  contribuenti  sostengono  che  la
deducibilita' solo parziale dell'IMU dalla  base  imponibile  IRES  e
l'integrale indeducibilita' dell'IMU dalla base imponibile IRAP siano
contrarie alle norme sulla determinazione del  reddito  imponibile  e
della produzione netta di cui  all'art.  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni  in  materia  di
federalismo fiscale municipale), dando luogo a  violazione  di  norme
costituzionali (artt. 3, 41 e 53 Cost.). 
Oggetto dello scrutinio di  costituzionalita'  -  fonti  normative  -
indirizzi giurisprudenziali. 
    Dal tenore della sollecitazione formulata dalle contribuenti,  la
questione di illegittimita' costituzionale e' sollevata per contrasto
con  gli  articoli  3,  41  e  53  Cost.  dell'art.  14  del  decreto
legislativo n. 23/2011, in cui la percentuale IMU deducibile ai  fini
IRES e' stata pari al 20%, e alla indeducibilita'  dell'IMU  ai  fini
IRAP. 
    Va incidentalmente  rilevato  che  la  disposizione  tacciata  di
incostituzionalita' e' stata, nel  corso  del  tempo,  oggetto  delle
seguenti plurime modifiche: 
      -) con i commi 715 e 716 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2014)»,  che
hanno introdotto, ai fini IRES, una deducibilita'  parziale  dell'IMU
relativa agli immobili strumentali, precisamente nella misura del  30
per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del
20 per cento dal 1°  gennaio  2014,  ferma  restando  nei  vari  anni
l'indeducibilita' ai fini IRAP; 
      -) con le ulteriori modifiche di  cui  all'art.  1,  comma  12,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021) che ha innalzato al 40 per cento  la  percentuale
di deducibilita' dell'IMU ai fini IRES a  decorrere  dal  1°  gennaio
2019 (art. 19 della medesima legge n. 145 del 2018),  ferma  restando
nei vari anni l'indeducibilita' ai fini IRAP; 
      -) percentuale ai fini IRES in seguito ulteriormente rimodulata
con l'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34
(Misure urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 giugno 2019, n. 58, e, infine, con l'art. 1, commi 4, 772  e
773, della legge 27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), che hanno stabilito,  ferma  restando  nei  vari
anni l'indeducibilita' ai fini IRAP, le percentuali di  deducibilita'
IMU ai fini IRES del: 
        50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2018; 
        60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2019; 
        60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2020; 
        100 per cento per i periodi d'imposta successivi a quello  in
corso al 31 dicembre 2021. 
    Pertanto, dal  complesso  delle  argomentazioni  formulate  dalle
contribuenti,   viene    sollevata    questione    di    legittimita'
costituzionale limitatamente alla parte in  cui  la  norma  censurata
prevede, ai fini IRES anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la  parziale
deducibilita' al 20% dell'IMU e l'indeducibilita' ai fini IRAP. 
    Il Collegio ritiene che la questione di  costituzionalita'  della
citata  disposizione,  che  prevede  in  sostanza  la   deducibilita'
parziale ai fini IRES e  l'indeducibilita'  ai  fini  IRAP,  con  gli
articoli  3,  41  e  53  della  Costituzione  sia  rilevante  e   non
manifestamente infondata. 
    Parziale deducibilita' IMU ai fini IRES Al riguardo,  si  osserva
che: 
      la parziale indeducibilita' dell'IMU,  relativa  agli  immobili
strumentali, dalla base imponibile ai fini IRES 
      confligge  con  il  principio  di  capacita'   contributiva   e
progressivita' impositiva espresso dall'art. 53  della  Costituzione,
atteso che l'IRES finisce per gravare, non  gia'  su  di  un  reddito
netto e realmente indicativo della capacita' contributiva, bensi'  su
di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al  contribuente,  per
effetto della mancata deduzione dell'IMU gia' versata; 
      la parziale deduzione per gli anni 2014,  2015,  2016,  2017  e
2018 dall'imponibile IRES (nella misura  del  20%  dell'IMU  pagata),
introdotta dal legislatore con l'art. 14 del decreto  legislativo  n.
2312011  al  fine   di   evitare   le   censure   di   illegittimita'
costituzionale, «non fondandosi su alcun  collegamento  aritmetico  o
logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e
deduzione analitica» non vale a dissipare  i  dubbi  di  legittimita'
costituzionale «ma anzi fa cadere in sospetto di  incostituzionalita'
anche la norma sopravvenuta »,  in  quanto  il  forfait  operato  dal
legislatore «pare arbitrario, mancando qualsiasi collegamento con  la
realta' che si vuole forfetizzare». 
    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 163 del 4  luglio  2019
aveva  dichiarato  inammissibile  la   questione   in   merito   alla
legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  comma  1  del   decreto
legislativo  14  marzo  2011  n.  23  per  vizi  di  forma   inerenti
l'ordinanza di rimessione che ometteva di precisare se  la  richiesta
di rimborso oggetto del giudizio principale afferisse, ai fini  della
determinazione del  reddito  d'impresa,  alla  deduzione  percentuale
dell'IMU   relativa   agli   immobili   strumentali   e   che   aveva
l'illegittimita'  costituzionale  solo  in  merito  alla  percentuale
prevista per il 2014 (20%) mentre l'oggetto del  giudizio  riguardava
il triennio 2012 - 2013 - 2014, il quale era stato contrassegnato  da
un   triplice   diverso   regime   della    deducibilita'    dell'IMU
(indeducibilita' totale, 30% e 20%) senza entrare  nel  merito  della
denunciata lesione del principio di capacita' contributiva. 
    Con sentenza  n.  262  del  4  dicembre  2020,  sempre  la  Corte
costituzionale ha sancito l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo pro  tempore
vigente,  ai  sensi  del  quale  l'Imposta  Municipale  Propria   «e'
indeducibile  dalle  imposte  erariali  sui  redditi  e  dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive». 
    A tal proposito, la Corte ha rigettato la tesi  erariale  secondo
la quale la questione sarebbe  stata  inammissibile  per  analogia  a
quanto statuito dalla stessa Consulta nella sentenza n. 163/2019 - in
cui il giudice a quo non si era confrontato con  i  regimi  normativi
relativi ad  altri  periodi  d'imposta  altrettanto  rilevanti  nella
fattispecie in  esame  -  dichiarando,  al  contrario,  la  questione
fondata nel merito,  in  riferimento  agli  articoli  3  e  53  della
Costituzione,  sotto  il  profilo  della  coerenza  e  quindi   della
ragionevolezza. 
    Sul punto, la Corte ha invero statuito che  la  deducibilita'  di
una spesa inerente alla produzione del reddito di un'impresa non  sia
sussumibile all'interno delle agevolazioni fiscali propriamente dette
- nelle quali il legislatore gode di ampia  discrezionalità-  bensi',
essendo  il  presupposto  dell'IRES  espressamente  individuato   nel
possesso di un «reddito complessivo netto» (art. 75, comma 1,  TUIR),
la deducibilita' in esame assume natura strutturale, «dal momento che
la  sottrazione  all'imposizione  (o  la  sua  riduzione)   e'   resa
necessaria dall'applicazione coerente e sistematica  del  presupposto
del tributo). 
    Si e' ribadito come costituisca principio  imprescindibile  della
determinazione del reddito d'impresa quello dell'inerenza  del  costo
da portare in deduzione, da cui deriva l'esclusione dei costi che  si
collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa;  da  tale
principio,  il  legislatore  non  puo'  prescindere  in  quanto  esso
costituisce «il presidio della verifica  della  ragionevolezza  delle
deroghe rispetta all'individuazione di quel reddito netto complessivo
che il legislatore stesso ha assunto a presupposto dell'IRES». 
    Ancora la Consulta ha evidenziato come lo stesso principio  abbia
implicazioni anche sui costi  fiscali,  con  particolare  riferimento
all'art. 99 TUIR, il quale sancisce in via generale la  deducibilita'
delle imposte dal  reddito;  tale  criterio  e'  si'  derogabile  dal
legislatore, ma non quando vengano in considerazione fattispecie come
quella in esame, relative a  un  tributo  direttamente  e  pienamente
inerente alla produzione del reddito. 
    Ebbene, in quest'ottica la Corte  ha  concluso  con  una  censura
sull'indeducibilita' dell'IMU relativa ai beni strumentali,  i  quali
costituiscono un  costo  necessitato  che  si  atteggia  a  ordinario
fattore di produzione, a cui l'imprenditore non puo' sottrarsi. 
    Va ricordato  che  la  pronuncia  in  esame  trae  origine  dalla
questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla  Commissione
tributaria di Milano nel giudizio vertente tra la Tecnogas  S.r.l.  e
l'Agenzia delle entrate. 
    In  particolare,  la  Tecnogas  S.r.l.,  operante   nel   settore
immobiliare e proprietaria di diversi immobili, chiedeva il  rimborso
di quella parte dell'importo dell'IRES, interamente  versata  per  il
2012,    corrispondente    a    quanto    pagato    in    conseguenza
dell'indeducibilita'   dell'IMU,   anche   quest'ultima   interamente
corrisposta nel periodo 2012, in riferimento ad immobili  strumentali
alla societa' stessa: il caso appare speculare a quello oggetto della
presente  ordinanza  di  rimessione  e  la   ratio   della   ritenuta
illegittimita' costituzionale applicabile anche agli  anni  d'imposta
successivi a quello oggetto della pronuncia  esaminata,  e  cioe'  al
quinquennio 2014/2018. 
    Va  sottolineato,  a  questo  proposito   come   il   legislatore
tributario, nel corso degli anni, si sia parzialmente corretto,  fino
a giungere  alla  decisione  non  piu'  procrastinabile  della  piena
deducibilita' dell'IMU a partire dal 2022. 
    Con ordinanza n. 156 dell'11 maggio 2022 la Corte  costituzionale
dichiarava  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia  di
federalismo Fiscale Municipale), come sostituito, dall'art. 1,  comma
715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014)», sollevata, in  riferimento  all'art.  53  della
Costituzione, dalla Commissione Tributaria Provinciale di  Parma  con
ordinanza n. 147/3/2021 del 5 maggio 2021, ancora una volta per vizio
dell'ordinanza di rimessione che  non  ha  motivato  sulla  rilevanza
della questione,  essendo  mancata,  da  parte  del  giudicante,  una
accurata verifica dell'effettiva  strumentalita'  degli  immobili  in
relazione  all'oggetto  sociale,  circostanza  che  assume  specifico
rilievo sia agli effetti dell'applicazione  dell'IMU,  sia  a  quelli
della sua deducibilita' parziale dall'IRES. 
Indeducibilita' IMU ai fini IRAP 
    Sebbene la citata sentenza della Corte costituzionale n. 262/2020
non affronti il tema della deducibilita' IMU ai  fini  IRAP  ne'  per
l'anno 2012, ne' per gli  anni  successivi,  oggetto  della  presente
questione (ossia gli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017  e  2018)
non essendo oggetto dell'ordinanza di rimessione, il Collegio ritiene
che, anche sotto questo profilo, la questione di legittimita' non sia
manifestamente infondata. 
    La norma in dubbio  contenuta  nell'art.  14,  comma  1,  decreto
legislativo 14 marzo  2011,  n.  23  prevede:  «l'imposta  municipale
propria relativa agli immobili  strumentali  e'  deducibile  ai  fini
della determinazione del reddito di impresa e del  reddito  derivante
dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20  per  cento.
La medesima imposta e' indeducibile ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive». 
    Come e' noto, l'IRAP e' un'imposta che  si  applica  sul  «valore
della produzione netta» (art. 4,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
446/1997)  e  che  colpisce  l'attivita'  produttiva,   distintamente
considerata,  senza  tare  riferimento  alle  condizioni   economiche
complessive del soggetto tassato. 
    Colpire l'attivita' produttiva vuol dire riconoscere alla  stessa
una   capacita'   contributiva,   impersonale,   di   natura   reale,
completamente staccata da quella personale dei singoli percettori  di
reddito,  tondata  sulla   capacita'   produttiva   originata   dalla
combinazione dei fattori della produzione. 
    Riprendendo   le   motivazioni   della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 262/2020, analogamente a quanto affermato  in  tema
di IRES, anche ai fini IRAP, l'IMU sugli immobili strumentali  e'  un
onere certo ed inerente. E' un costo necessitato che si atteggia alla
stregua di un ordinario fattore di produzione, al quale  la  societa'
non puo' sottrarsi. E come tale, anche  le  imposte  indirette  e  le
tasse devono essere ordinariamente deducibili dalla  base  imponibile
dell'IRAP  in  quanto  classificabili  tra  gli  «oneri  diversi   di
gestione» ed imputati alla voce B14 del conto  economico,  in  quanto
inerenti (come chiaramente illustrato dalla sentenza della  Corte  di
cassazione n. 15115/2018). 
    Conseguentemente, se il legislatore  ha  liberamente  individuato
quale indice di capacita' contributiva il  valore  aggiunto  tradotto
nel «valore della produzione netta» e calcolato  come  differenza  di
ricavi e costi dei fattori produttivi (al lordo, in  senso  lato,  di
ogni remunerazione), la deduzione di un costo ricompreso  nella  base
imponibile non puo' essere limitato  senza  le  adeguate  motivazioni
richiamate (dalla Corte costituzionale) in tema di IRES: 
      evitare indebite deduzioni di spese di dubbia inerenza; 
      evitare ingenti costi di accertamento; 
      prevenire fenomeni di evasione o elusione. 
La rilevanza della questione 
    In punto di fatto, va innanzitutto precisato  che  le  ricorrenti
non  hanno  chiesto  il   rimborso   dell'IRES   riferibile   all'IMU
corrisposta e non dedotta in relazione agli immobili strumentali «per
destinazione»  (anche  ove  utilizzati   nell'ambito   dell'attivita'
d'impresa),  avendo  presentato   l'istanza   di   rimborso   facendo
riferimento all'illegittima indeducibilita', ai fini  IRES,  dell'80%
della sola IMU versata e non dedotta dalle Societa' sui soli immobili
strumentali «per natura», la cui strumentalita' e' presunta per legge
(art. 43, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986). 
    In proposito, le Societa'  hanno  prodotto  le  visure  catastali
degli immobili (con riferimento all'IMU dei quali e' stata  formulata
l'istanza di rimborso) da cui si evince  sia  la  strumentalita'  per
natura degli immobili de quibus (desumibile ex lege  dalla  categoria
catastale di  appartenenza),  che  l'inerenza  degli  stessi  (stante
l'insuscettibilita' ad utilizzi estranei all'attivita'  dell'impresa,
in assenza di radicali trasformazioni). 
    Ad abundantiam, le ricorrenti hanno comunque dimostrato che  tali
immobili strumentali per natura hanno  trovato  un  utilizzo  diretto
anche  nell'ambito  dell'attivita'  di  impresa,   costituendo   sede
principale o secondaria dell'attivita' (questo  vale  per  tutti  gli
immobili di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni e per parte degli
immobili di Reale Immobili) o venendo locati  a  terzi  (o  ad  altre
societa' del gruppo) a fronte del pagamento di  canoni  di  locazione
regolarmente assoggettati ad imposizione (per quanto  concerne  Reale
Immobili S.p. A.). 
    Risultano quindi provati agli atti sia  il  fatto  che  l'imposta
chiesta  a  rimborso  si  riferisca  ad  immobili  strumentali,   sia
l'effettiva strumentalita'  degli  immobili  in  questione,  sia  per
natura che per destinazione, in quanto  utilizzati  direttamente,  in
concreto,  nell'ambito  del   l'attivita'   d'impresa   (quali   sedi
principali o secondarie ovvero venendo locati a terzi). 
    D'altra parte, l'Ufficio non ha specificamente contestato ne'  le
allegazioni, ne' le  produzioni  delle  parti  ricorrenti  sul  punto
(limitandosi ad  eccepire  genericamente  una  pretesa  incompletezza
della documentazione versata in atti), sicche'  la  circostanza  puo'
ritenersi  provata  anche  in  applicazione  del  principio   sancito
dall'art. 115 comma p.c. 
    In ragione della dimostrata natura strumentale degli immobili, si
impone dunque come rilevante, ai  fini  del  decidere,  la  sollevata
questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  in  relazione
all'oggetto dei ricorsi,  atteso  che  la  decisione  della  presente
controversia, in cui le  societa'  ricorrenti  chiedono  il  rimborso
della maggiore imposta IRES e IRAP versata  a  causa  della  parziale
deducibilita'   dell'imposta   IMU   dal    reddito    d'impresa    e
dall'indeducibilita' ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive, non puo' prescindere dall'applicazione dell'art.  14  del
decreto legislativo n. 2312011 che negli anni 2014, 2015, 2016,  2017
e 2018: 
      a) stabilisce  la  parziale  deducibilita'  dell'IMU  dall'IRES
(nella misura del 20%) e l'indeducibilita' dell'IMU ai fini  IRAP  in
deroga all'art.  99,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del  testo
unico delle imposte sui redditi» (di seguito anche:  TUIR),  a  norma
del quale tutte le imposte, diverse da quelle sui  redditi  e  quelle
per le quali e' prevista la rivalsa, sono  deducibili  nell'esercizio
in cui avviene il pagamento; 
      b) si applica ratione temporis ai periodi d'imposta 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018 a cui si riferiscono le richieste di rimborso; 
      c) conduce inevitabilmente al rigetto  delle  richieste  e  dei
ricorsi poiche' inibisce il rimborso. 
Impraticabilita di una interpretazione costituzionalmente orientata 
    Il Collegio e' consapevole del principio che  «le  leggi  non  si
dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile  darne
interpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di
darne),  ma  perche'   non   e'   possibile   darne   interpretazioni
costituzionali» (ex multis, Corte costituzionale n. 65 del 1999 e  n.
200 del 1999, richiamate dalla sentenza n.  319  del  2000).  Orbene,
nella fattispecie  in  questione  ogni  interpretazione  adeguatrice,
costituzionalmente orientata, e' preclusa sia  per  l'univoco  tenore
letterale  della  disposizione,  che   e'   insuperabile,   sia   per
l'inapplicabilita' della  pronuncia  della  Corte  costituzionale  n.
262/2020 ad anni diversi da  quelli  del  2012  e  nemmeno  potendosi
applicare in  via  estensiva  o  analogica  la  totale  deducibilita'
dell'IMU, quantomeno ai fini IRES, a partire dal 2022 secondo  quanto
oggi previsto dall'art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019. 
Non manifesta infondatezza 
    In punto di non manifesta infondatezza il Collegio ritiene che il
censurato art. 14, comma 1, del decreto legislativo n.  23  del  2011
violi: 
      a) l'art. 53 Cost., sotto il  profilo  dell'effettivita'  della
capacita' contributiva, in  quanto,  nel  disporre  l'indeducibilita'
dell'IMU dall'IRES, fa gravare la tassazione su «un reddito d'impresa
in parte  fittizio,  in  contrasto  con  il  principio  di  capacita'
contributiva»,  poiche',  da  un  lato,  l'indeducibilita'  totale  o
parziale e' ammissibile soltanto con riguardo a costi che  presentano
elementi di incertezza nell'inerenza o nella determinazione, o ancora
qualora sia fondato il pericolo che la deduzione di tali costi rischi
di coprire l'elusione o l'evasione fiscale; d'altra parte,  la  spesa
per il pagamento dell'IMU relativa agli  immobili  strumentali  della
societa' stessa deve essere considerata un  costo  certo  e  inerente
alla produzione del reddito; 
      b) l'art. 53 Cost., sotto il profilo del divieto  della  doppia
imposizione, atteso che la  societa'  ricorrente,  in  ragione  della
proprieta' degli immobili, sarebbe costretta a pagare, di fatto,  due
volte  un'imposta  sulla  base  del  medesimo  presupposto,  il   che
potrebbe,  peraltro,   condurre   all'esaurimento   della   capacita'
contributiva, o comunque puo'  costituire  un  carico  eccessivo  che
supera il limite massimo tollerabile per il prelievo tributario; 
      c) gli articoli 3 e 53 Cost., con riferimento al  principio  di
ragionevolezza, poiche' il censurato regime  di  indeducibilita',  in
assenza di una valida  giustificazione,  non  pare  coerente  con  la
struttura stessa del presupposto  dell'IRES,  tributo  che,  a  norma
dell'art. 75, comma 1,  TUIR,  si  applica  sul  reddito  complessivo
netto: e' vero infatti che il legislatore in materia tributaria  gode
di una discrezionalita' ampia nel fissare il  presupposto  d'imposta;
tuttavia, nell'individuazione dei  singoli  elementi  che  concorrono
alla  formazione  della  base  imponibile  tale  discrezionalita'  si
restringe in modo considerevole,  essendo  tenuto  a  strutturare  il
tributo in modo coerente con il presupposto prescelto; 
      d) l'art. 3 Cost., quanto al principio di uguaglianza  formale,
poiche' la mancata deducibilita' impatterebbe  sul  piano  della  cd.
equita' orizzontale, sottoponendo irragionevolmente  a  una  maggiore
tassazione la societa'  che  si  serve  di  immobili  strumentali  di
proprieta' rispetto a quella che invece utilizza immobili strumentali
che non sono di sua proprieta'; 
      e) l'art. 41 Cost., avuto riguardo al principio di liberta'  di
iniziativa  economica  privata,  in   quanto   la   norma   censurata
penalizzerebbe indebitamente la scelta dell'impresa di investire  gli
utili nell'acquisto degli immobili strumentali,  senza  che  peraltro
siano rinvenibili «differenze qualitative apprezzabili del  costo  in
esame rispetto alla generalita' dei costi deducibili»  in  base  alla
disciplina generale dell'IRES; 
      f)  l'art.  53  Cost.,  poiche'   prevedere   l'indeducibilita'
dell'IMU ai fini IRAP, significherebbe  assoggettare  a  imposta  una
ricchezza non realmente prodotta ma imputata al contribuente per mera
fictio iuris e cio' ricorre nel caso di  negata  deduzione  di  costi
inerenti all'esercizio dell'attivita' di impresa; 
      g) l'art 3 Cost., poiche' l'indeducibilita'  dell'IMU  ai  fini
IRAP  produce  un'ingiustificata  disparita'   di   trattamento   tra
contribuenti  che,  a  parita'  di  valore  della  produzione,   sono
assoggettati  ad  un  differente  e  piu'  gravoso  onere  impositivo
esclusivamente  sulla  base  dei  diversi  fattori  della  produzione
utilizzati.