Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  13,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,  comma   1,   secondo
periodo, del decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121  (Disposizioni
urgenti per garantire  la  sicurezza  nella  circolazione  stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,  n.  168,
sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art.  97,
primo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,  comma   1,   secondo
periodo,  del  decreto-legge  n.  121  del  2002,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice  di
pace di Firenze in riferimento all'art. 3, primo  comma,  Cost.,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il Redattore: Cassese 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti