Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012. Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Cassese Il Cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 19 marzo 2012. Il direttore della cancelleria: Melatti