per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma  21,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), sia nel testo originario
sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella  parte  in
cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato  il
gettito  dell'addizionale  erariale   sulla   tassa   automobilistica
provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali  Province
autonome i nove decimi di detto gettito. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI