per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  15-bis,
comma 2, lettera b), della legge della  Regione  Abruzzo  10  gennaio
2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013  della  Regione  Abruzzo.  Legge
Finanziaria Regionale 2011), introdotto dall'art. 3 della legge della
Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
lettere b) e c), della legge  reg.  Abruzzo  n.  35  del  2011,  come
sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Abruzzo  9  novembre
2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  11  della
legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  31  della
legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  31  della
legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come sostituito dall'art. 5  della
legge regionale n. 39 del 2011. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI