per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo. Legge Finanziaria Regionale 2011), introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate); 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione; 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione; 5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 39 del 2011. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI