per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale  ordinario  di  Palermo  di  valutare  la  rilevanza  delle
intercettazioni di conversazioni  telefoniche  del  Presidente  della
Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08; 
    dichiara che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di
omettere  di  chiedere  al  giudice  l'immediata  distruzione   della
documentazione  relativa  alle  intercettazioni  indicate,  ai  sensi
dell'art. 271,  comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,  senza
sottoposizione della stessa al contraddittorio tra  le  parti  e  con
modalita' idonee ad assicurare  la  segretezza  del  contenuto  delle
conversazioni intercettate. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
            Gaetano SILVESTRI e Giuseppe FRIGO, Redattori 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI