per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08; dichiara che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalita' idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI e Giuseppe FRIGO, Redattori Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI