per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica; dispone: a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione; b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI