per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11  marzo
1953, n. 87, il ricorso per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato indicato in epigrafe, proposto  dal  Giudice  monocratico
della quinta sezione penale del  Tribunale  ordinario  di  Roma,  nei
confronti del Senato della Repubblica; 
    dispone: 
    a) che la cancelleria della Corte  costituzionale  dia  immediata
comunicazione della presente ordinanza al predetto  giudice,  che  ha
proposto il conflitto di attribuzione; 
    b) che il ricorso e la presente  ordinanza  siano  notificati,  a
cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  24,  comma  3,  delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI