per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma
3, secondo periodo, del codice di procedura penale,  come  modificato
dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto  alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte  in
cui  -  nel  prevedere  che,  quando  sussistono  gravi   indizi   di
colpevolezza  in  ordine  ai  delitti  commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di  agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
stesso articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
che siano acquisiti elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in  cui  siano
acquisiti elementi specifici, in  relazione  al  caso  concreto,  dai
quali risulti che le esigenze cautelari  possono  essere  soddisfatte
con altre misure. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI