per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 36, comma  1,  lettera  g),
del codice di procedura penale, in combinato disposto con  l'articolo
34 dello stesso codice, e dell'articolo 36, comma 3,  del  codice  di
procedura penale, in  combinato  disposto  con  l'articolo  34  dello
stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101
e 111 della Costituzione, dal Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice  di
procedura penale, in  combinato  disposto  con  l'articolo  36  dello
stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3,  24,  25  e
111 della Costituzione,  dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale di Palermo con la medesima ordinanza. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI