per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 36, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, e dell'articolo 36, comma 3, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 36 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI