ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 237-vicies quater, primo periodo,  della  legge  della  Regione
Campania 15 marzo 2011, n. 4  (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della
legge  della  Regione  Campania  21  luglio  2012,  n.  23,   recante
«Modifiche alla legge regionale  3  novembre  1994,  n.  32  (decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, riordino servizio sanitario regionale)  ed  alla  legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2011)» nel testo vigente  anteriormente
alla sua abrogazione ad opera della legge 31 dicembre  2012,  n.  41,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito  per  la  notifica  il  28  settembre  2012,  depositato   in
cancelleria il 4 ottobre 2012 ed iscritto  al  n.  130  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con il
ricorso in epigrafe, l'articolo 1, comma 237-vicies quater  [rectius:
l'art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo], della legge  della
Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Campania   -   Legge   finanziaria   regionale   2011),    introdotto
dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n.
23 recante «Modifiche alla legge regionale 3  novembre  1994,  n.  32
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modifiche
ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2011)», denunciandone il contrasto  con
l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2.- In particolare  il  ricorrente  deduce  che  la  disposizione
censurata - nel prevedere che «ai soggetti che  [...]  in  virtu'  di
acquisto per il tramite del  curatore  fallimentare  sono  subentrati
nella titolarita' di strutture per le quali si e' risolto il rapporto
di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale» la
Regione possa direttamente concedere l'accreditamento definitivo - si
porrebbe in contrasto con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
tutela  della  salute  di  cui  all'articolo  8-quater  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502  (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) ed all'articolo 1, comma 796, lettere s)  e  t),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007),
con conseguente violazione  dell'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    3.- La Regione non si e' costituita  nel  giudizio  innanzi  alla
Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'articolo 1, comma  237-vicies  quater  [rectius:  l'art.  1,  comma
237-vicies quater, primo periodo], della legge della Regione Campania
15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania  -  Legge
finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2  della  legge
della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla
legge regionale 3  novembre  1994,  n.  32  (decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
riordino servizio sanitario regionale) ed  alla  legge  regionale  15
marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2011  e  pluriennale  2011-2013  della  Regione  Campania   -   Legge
finanziaria regionale 2011)». 
    Ad avviso del ricorrente, la  disposizione  censurata  recherebbe
vulnus  all'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di tutela della  salute  di  cui  all'articolo  8-quater  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421) ed all'articolo 1, comma 796, lettere  s)  e
t), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2007). 
    2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della
Regione Campania 31 dicembre  2012,  n.  41,  recante  «Modifiche  ed
abrogazioni di norme  alla  legge  regionale  15  marzo  2011,  n.  4
(Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  del  2011  e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n.
12 (Disciplina ed armonizzazione delle attivita' funerarie)», in sede
di riformulazione dell'articolo 1 della citata legge regionale  n.  4
del 2011, ha espunto dallo stesso la disposizione censurata. 
    Il correlativo effetto abrogativo decorre, per  altro,  solo  dal
giorno successivo a quello (7 gennaio 2013) della pubblicazione della
legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (art.  4  della
legge regionale n. 41 del 2012). 
    Non potendo escludersi che la disposizione impugnata abbia  avuto
medio tempore applicazione, non puo', quindi, dichiararsi cessata  la
materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 235, n. 153 e n.  89
del 2011). 
    3.- In relazione alla dedotta violazione dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione per contrasto della  norma  denunciata  con
l'art. 1, comma 796, lettere s) e t), della legge n.  296  del  2006,
quale parametro interposto, la questione va  ritenuta  inammissibile,
per assenza di specifica motivazione, nel ricorso, su tal profilo  di
censura (sentenze n. 401 del 2007, n. 450 del 2005; ordinanze n.  123
del 2012 e n. 135 del 2009). 
    4.- La residua questione - formulata in ragione  del  prospettato
contrasto della impugnata disposizione regionale  con  la  disciplina
dell'accreditamento di strutture sanitarie, recata dall'art. 8-quater
del d. lgs. n. 502 del 1992, considerato come norma interposta -  e',
invece, fondata. 
    4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte e' stato ripetutamente
affermato, ed anche di recente ribadito (sentenze n. 292 e n. 262 del
2012), che la competenza regionale in materia  di  autorizzazione  ed
accreditamento  di  istituzioni   sanitarie   private   deve   essere
inquadrata nella piu' generale potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di tutela della salute, che vincola le  Regioni  al  rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze
n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005). 
    4.2.- La natura di principi fondamentali nella materia de qua  e'
stata del pari gia' riconosciuta ai requisiti per l'accreditamento di
strutture sanitarie private fissati dall'art. 8-quater del d. lgs. n.
502 del 1992, richiamato dal ricorrente come norma interposta ai fini
della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze  n.  292
del 2012 e n. 361 del 2008). 
    4.3.- Nella riferita disciplina di  principio,  e'  previsto,  in
particolare (art. 8-quater, comma 7, del d. lgs n. 502 del 1992), che
«nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove  strutture
o per l'avvio di nuove attivita'  in  strutture  preesistenti,  detto
accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il tempo
necessario alla verifica del  volume  di  attivita'  svolto  e  della
qualita' dei suoi risultati», e che  «l'eventuale  verifica  negativa
comporta    la     sospensione     automatica     dell'accreditamento
temporaneamente concesso». 
    4.4.- La disposizione regionale  censurata,  invece,  stabilisce,
dichiaratamente «in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento
definitivo»,  che  «ai  soggetti  che  hanno  presentato  domanda  di
accreditamento [...] e che, in virtu' di acquisto per il tramite  del
curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarita' di strutture
per le quali si e' risolto il rapporto di provvisorio  accreditamento
con  il  servizio  sanitario  regionale  [...],  la  Regione  concede
l'accreditamento  definitivo  qualora   all'esito   delle   verifiche
effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato  l'assetto
organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso
dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo». 
    4.5.- Nella ipotesi, peculiare, di nuova attivita'  in  struttura
preesistente, disciplinata dalla norma regionale in esame, viene, per
l'effetto, cosi' introdotta una sostanziale variante  alla  struttura
bifasica della procedura di accreditamento consentendosi  che  i  due
segmenti  dell'accreditamento   provvisorio   e   dell'accreditamento
definitivo possano realizzarsi in modo soggettivamente disgiunto,  in
quanto l'accreditamento provvisorio del soggetto la cui attivita'  e'
cessata per fallimento viene posto direttamente in  correlazione  con
quello definitivo concedibile al soggetto  subentrante  che  mantenga
inalterato l'assetto organizzativo  e  tecnologico  della  precedente
struttura  e  sia,  ovviamente,  in  possesso   dei   requisiti   per
l'accreditamento. 
    Ma, con cio', risulta irrimediabilmente impedita,  nei  confronti
della  nuova  attivita'  avviata  nella  struttura  preesistente,  la
«verifica», «per il tempo [a questa] necessario [...] del  volume  di
attivita' svolto e della qualita' dei suoi risultati», quale, invece,
prescritta dalla disciplina statale di principio, anche ai  fini  del
riscontro di compatibilita' dell'eventuale nuovo  accreditamento  con
il fabbisogno regionale di assistenza. 
    5.- Deve, quindi, ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art.
1, comma 237- vicies quater, primo periodo, della legge della Regione
Campania n. 4 del 2011, introdotto dall'articolo 2 della legge  della
regione Campania n. 23 del 2012, per contrasto con l'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione.