per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attivita' funerarie)», nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI