per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma
237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione  Campania
15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania  -  Legge
finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2  della  legge
della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante  «Modifiche  ed
abrogazioni di norme  alla  legge  regionale  15  marzo  2011,  n.  4
(Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  del  2011  e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n.
12 (Disciplina ed armonizzazione  delle  attivita'  funerarie)»,  nel
testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 41. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI