per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
comma  1,  secondo  periodo,  della  legge  della  Regione   autonoma
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  18  febbraio  2005,  n.  1  (Pacchetto
famiglia e previdenza  sociale),  come  modificato  dall'articolo  3,
comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n.  8  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale  2012-2014
della  Regione  autonoma   Trentino-Alto   Adige/Südtirol   -   Legge
finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 
    2)  dichiara  estinto  il  processo  quanto  alla  questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo  7,  commi  1  e  2,  della
medesima legge regionale n. 8 del 2011. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI