per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 2) dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. F.to: Luigi MAZZELLA, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI