per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art.
44  della  legge  della  Regione  Campania  27  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2012), quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge
della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza regionale), limitatamente alle parole «per  l'anno
2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, gia' finalizzata alla copertura
dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005,
non cartolarizzato,  e'  rifinalizzata  al  finanziamento  dei  mutui
contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a
valere sulla UPB 1.82.227»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi  3
e 5, della medesima legge della Regione Campania n. 27 del 2012. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI