per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  articoli  34,
comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura  penale,
nella parte in  cui  non  prevedono  che  non  possa  partecipare  al
giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha  pronunciato
o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento  o  rigetto  della
richiesta di applicazione in  sede  esecutiva  della  disciplina  del
reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice; 
    2) dichiara, in applicazione  dell'articolo  27  della  legge  11
marzo 1953,  n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale  dei  medesimi
articoli 34, comma 1, e 623, comma  1,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale, nella parte in cui  non  prevedono  che  non  possa
partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice  che
ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di  accoglimento  o
rigetto della richiesta  di  applicazione  in  sede  esecutiva  della
disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello  stesso
codice. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI