per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  11,
comma 1, lettera c), e comma 3 della legge della  Provincia  autonoma
di Trento 3 agosto 2012, n. 18, recante  «Modificazioni  della  legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge  provinciale  sui  lavori
pubblici),  della  legge  provinciale  15  dicembre   1980,   n.   35
(Determinazione delle quote di aggiunta di  famiglia  e  disposizioni
varie in materia di personale),  della  legge  provinciale  3  aprile
1997, n. 7 (legge sul personale della  Provincia),  dell'articolo  14
(Costituzione della societa' "Patrimonio del Trentino s.p.a.")  della
legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale  16
maggio 2012, n. 9 (Interventi a  sostegno  del  sistema  economico  e
delle famiglie), e della legge provinciale  31  maggio  2012,  n.  10
(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita'  del
Trentino)»; 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  30,
comma 3-bis, della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  10
settembre 1993, n.  26  (Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), introdotto
dall'art. 16, comma  1,  lettera  a),  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento n. 18 del 2012 e modificato dall'art. 68, comma 1,
lettera a),  della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  27
dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale  2013-2015  della  Provincia  autonoma  di
Trento - legge finanziaria provinciale 2013); 
    3)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale),  dell'articolo  11,  comma  2,  della  legge   della
Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012; 
    4)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953,
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, della  legge  della
Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012; 
    5) dichiara  estinto  il  processo  relativo  alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c),  della
legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI