per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6  agosto
2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio)», promossa dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI