per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale  degli  articoli  96,  terzo  comma,  del  codice   di
procedura civile, e 133 del d.P.R. 30  maggio  2002,  n.  115  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di  giustizia  -  Testo  A),  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della  legge  4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dal Tribunale
di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI