per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  23-ter,   comma   1,   lettera   g),   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dalla  Regione  Veneto,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lettera  g),  del  medesimo
d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.
135 del 2012, promossa, in riferimento agli  artt.  117,  118  e  119
Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI