per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dispone di sottoporre  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, in via pregiudiziale ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,  le  seguenti
questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1,  dell'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro  a  tempo  determinato,  allegato
alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE: 
    - se la clausola 5, punto 1, dell'accordo  quadro  CES,  UNICE  e
CEEP sul lavoro a tempo  determinato,  allegato  alla  direttiva  del
Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel
senso  che  osta  all'applicazione  dell'art.  4,  commi  1,   ultima
proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n.  124  (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico)  -  i  quali,  dopo  aver
disciplinato il conferimento  di  supplenze  annuali  su  posti  «che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
dicembre», dispongono che si provvede  mediante  il  conferimento  di
supplenze  annuali,  «in  attesa  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  docente  di  ruolo»  -
disposizione la quale consente che si faccia ricorso  a  contratti  a
tempo determinato senza indicare tempi certi per  l'espletamento  dei
concorsi  e  in  una  condizione  che  non  prevede  il  diritto   al
risarcimento del danno; 
    - se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola  5,
punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE,  le  esigenze
di  organizzazione  del  sistema  scolastico  italiano   come   sopra
delineato, tali da rendere compatibile  con  il  diritto  dell'Unione
europea una normativa come quella italiana che per  l'assunzione  del
personale scolastico a tempo determinato non prevede  il  diritto  al
risarcimento del danno; 
    2) sospende il presente  giudizio  sino  alla  definizione  delle
suddetta questione pregiudiziale; 
    3)  ordina  l'immediata  trasmissione  di  copia  della  presente
ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria  della
Corte di giustizia dell'Unione europea. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI