per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 24 novembre  2000,  n.  341  (Disposizioni
urgenti per l'efficacia  e  l'efficienza  dell'Amministrazione  della
giustizia), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  gennaio
2001, n. 4; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge   24
novembre  2000,  n.  341  (Disposizioni  urgenti  per  l'efficacia  e
l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  gennaio  2001,  n.  4,  sollevata,  in
riferimento  all'articolo  3  della  Costituzione,  dalla  Corte   di
cassazione,  sezioni  unite  penali,  con  l'ordinanza  indicata   in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341   (Disposizioni   urgenti   per   l'efficacia   e    l'efficienza
dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4,  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 3 e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione  all'articolo  7   della   Convenzione   europea   per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,  n.  848,  dalla
Corte di cassazione, sezioni unite penali, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI