per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale); 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' dell'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI