per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
comma 5, della legge della Regione Abruzzo  10  agosto  2012,  n.  44
(Norme  per   la   diffusione   di   metodologie   alternative   alla
sperimentazione animale); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
dell'articolo 3, comma 4, lettere a),  b)  e  c),  della  legge  reg.
Abruzzo n. 44 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI