per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 29 e  34,  comma  37,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'art. 54 della legge  18  giugno  2009,  n.  69),  sollevata,  in
riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111,  primo
comma, della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di  Napoli  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in
riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI