per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI