per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI Allegato: ordinanza letta all'udienza del 2 luglio 2013 ORDINANZA Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale introdotti con ordinanza del Tribunale di Modena depositata il 4 giugno 2012 (n. 202 del Registro ordinanze 2012); visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Vercelli depositata il 25 settembre 2012 (n. 287 del Registro ordinanze 2012); visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 12 dicembre 2012 (n. 46 del Registro ordinanze 2013); rilevato che nel primo dei detti giudizi di legittimita' costituzionale (n. 202 del Registro ordinanze 2012) sono intervenuti la Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi e la Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi di Milano e Provincia; che nel secondo dei detti giudizi di legittimita' costituzionale (n. 287 del Registro ordinanze 2012) e' intervenuta la Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI; che nel terzo dei detti giudizi di legittimita' costituzionale (n. 46 del Registro ordinanze 2013) e' intervenuta l'Unione Industriale della Provincia di Torino; che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus; che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) e' nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); che a tale disciplina e' possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; che, nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimita' costituzionale in discussione, nessuna delle parti intervenute riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimata a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; che, infatti, la Filcams sarebbe investita soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 19 della legge n. 300 del 1970 nei giudizi a quibus, quali potrebbero beneficiarne tutti i soggetti sindacali in posizione analoga a quella dell'organismo che ha promosso il giudizio incidentale; che, quanto agli interventi della Cgil e della FNSI, si tratta di soggetti sindacali che non solo mancano di qualsiasi collegamento con il rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo, ma che, in ragione della loro configurazione strutturale, non sono neppure diretti destinatari dell'applicazione dell'art. 19 denunciato; che analogamente e' da ritenersi con riguardo all'intervento della Unione Industriale della Provincia di Torino, la quale e' portatrice di un interesse addirittura ulteriormente mediato, giacche' non attinente a quello della parte sindacale beneficiaria degli effetti della rappresentanza sindacale aziendale, derivanti dall'applicazione dell'art. 19 denunciato, ma riguardante la parte sindacale datoriale; che, pertanto, gli interventi spiegati dagli anzidetti soggetti nei giudizi di legittimita' costituzionale sopra indicati devono essere dichiarati inammissibili. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti indicati in motivazione nei giudizi di legittimita' costituzionale di cui ai nn. 202 e 287 del Registro ordinanze 2012 ed al n. 46 del Registro ordinanze 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente