per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19,  primo
comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n.  300  (Norme  sulla
tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), nella parte in cui non prevede che  la  rappresentanza
sindacale aziendale possa  essere  costituita  anche  nell'ambito  di
associazioni  sindacali  che,  pur  non  firmatarie   dei   contratti
collettivi  applicati  nell'unita'   produttiva,   abbiano   comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli  stessi  contratti  quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                        ordinanza letta all'udienza del 2 luglio 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale
introdotti con ordinanza del Tribunale  di  Modena  depositata  il  4
giugno 2012 (n. 202 del Registro ordinanze 2012); 
    visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale introdotto con ordinanza  del  Tribunale  di  Vercelli
depositata il 25 settembre 2012 (n. 287 del Registro ordinanze 2012); 
    visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale introdotto  con  ordinanza  del  Tribunale  di  Torino
depositata il 12 dicembre 2012 (n. 46 del Registro ordinanze 2013); 
    rilevato  che  nel  primo  dei  detti  giudizi  di   legittimita'
costituzionale (n. 202 del Registro ordinanze 2012) sono  intervenuti
la  Cgil  -  Confederazione  Generale   Italiana   del   Lavoro,   la
Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori  Commercio,  Alberghi,
Mense e Servizi e la Filcams/Cgil - Federazione  Italiana  Lavoratori
Commercio, Alberghi, Mense e Servizi di Milano e Provincia; 
    che nel secondo dei detti giudizi di legittimita'  costituzionale
(n. 287 del Registro ordinanze 2012) e'  intervenuta  la  Federazione
Nazionale della Stampa Italiana - FNSI; 
    che nel terzo dei detti giudizi  di  legittimita'  costituzionale
(n.  46  del  Registro  ordinanze  2013)  e'   intervenuta   l'Unione
Industriale della Provincia di Torino; 
    che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi  a
quibus; 
    che la costante giurisprudenza di questa  Corte  (tra  le  tante,
cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349  del
2007, n. 279 del 2006 e  n.  291  del  2001)  e'  nel  senso  che  la
partecipazione  al  giudizio  di   legittimita'   costituzionale   e'
circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre  che  al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale,
al Presidente della  Giunta  regionale  (artt.  3  e  4  delle  Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); 
    che a tale disciplina e' possibile derogare  -  senza  venire  in
contrasto   con   il   carattere   incidentale   del   giudizio    di
costituzionalita' - soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura; 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente  non  deve  derivare,  come  per  tutte  le  altre
situazioni  sostanziali  governate  dalla  legge  denunciata,   dalla
pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale  della  legge
stessa, ma  dall'immediato  effetto  che  la  pronuncia  della  Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; 
    che,  nei  giudizi  da  cui  traggono  origine  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  in  discussione,  nessuna  delle  parti
intervenute riveste l'anzidetta  posizione  di  terzo  legittimata  a
partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; 
    che, infatti, la Filcams sarebbe investita  soltanto  da  effetti
riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 19 della legge  n.
300 del 1970 nei giudizi  a  quibus,  quali  potrebbero  beneficiarne
tutti  i  soggetti  sindacali   in   posizione   analoga   a   quella
dell'organismo che ha promosso il giudizio incidentale; 
    che, quanto agli interventi della Cgil e della FNSI, si tratta di
soggetti sindacali che non solo mancano di qualsiasi collegamento con
il rapporto sostanziale oggetto  del  giudizio  a  quo,  ma  che,  in
ragione della  loro  configurazione  strutturale,  non  sono  neppure
diretti destinatari dell'applicazione dell'art. 19 denunciato; 
    che analogamente e'  da  ritenersi  con  riguardo  all'intervento
della Unione Industriale della  Provincia  di  Torino,  la  quale  e'
portatrice  di  un  interesse  addirittura   ulteriormente   mediato,
giacche' non attinente a quello della  parte  sindacale  beneficiaria
degli effetti della  rappresentanza  sindacale  aziendale,  derivanti
dall'applicazione dell'art. 19 denunciato, ma  riguardante  la  parte
sindacale datoriale; 
    che, pertanto, gli interventi spiegati dagli  anzidetti  soggetti
nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  sopra  indicati  devono
essere dichiarati inammissibili. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  inammissibili  gli  interventi  spiegati  dai  soggetti
indicati in motivazione nei giudizi di legittimita' costituzionale di
cui ai nn. 202 e 287 del Registro ordinanze 2012  ed  al  n.  46  del
Registro ordinanze 2013. 
 
                   F.to: Franco GALLO, Presidente