per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  22
della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n.  50  (Politiche
per lo sviluppo del sistema commerciale  nella  Regione  del  Veneto)
nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilita' per i
centri commerciali di medie dimensioni; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. Veneto n.  50
del 2012, promossa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Veneto n. 50  del  2012,
promossa, in relazione  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI