per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto) nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilita' per i centri commerciali di medie dimensioni; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012, promossa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012, promossa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI