per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  12  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei  confronti
delle  persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la   pubblica
moralita'), nella parte in cui non  prevede  che,  nel  caso  in  cui
l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti  sospesa  a
causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della  persona
ad essa sottoposta, l'organo che  ha  adottato  il  provvedimento  di
applicazione debba valutare, anche d'ufficio,  la  persistenza  della
pericolosita' sociale dell'interessato  nel  momento  dell'esecuzione
della misura; 
    2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della  legge  11  marzo
1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in
cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa
a causa dello stato  di  detenzione  per  espiazione  di  pena  della
persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento
di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della
pericolosita' sociale dell'interessato  nel  momento  dell'esecuzione
della misura. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI