per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  aventi  ad  oggetto  altre
disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione; 
    riuniti i giudizi; 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt.  117,  commi
terzo e quarto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania  con
il ricorso in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  19,  comma  1,  lettera  a),  promossa  in
riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e  quarto
comma, e 118, secondo comma,  Cost.,  dalla  Regione  Puglia  con  il
ricorso in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere da a) a d), del d.l. n.
95 del 2012, promosse, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera p), terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lazio  con  il
ricorso in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere da b) a d), del d.l. n.
95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e  quarto
comma, e  118  Cost.,  dalla  Regione  Campania  con  il  ricorso  in
epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere d) ed e), del  d.l.  n.
95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo  comma,
lettera p), e quarto comma, 118 e 123, primo e quarto  comma,  Cost.,
dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 1, lettere da b) ad e), e  3,  del
d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97,  117,
terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto
con il ricorso in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.l. n.  95  del  2012,
promosse, in riferimento agli artt. 117, e 118 Cost.,  dalle  Regioni
Lazio, Veneto e Campania con i ricorsi in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  3,  del  d.l.  n.  95  del  2012,
promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettera  p),
terzo e quarto comma, e 119, primo,  secondo  e  sesto  comma  Cost.,
dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 95  del  2012,  promosse,  in
riferimento  all'art.  3,  primo  comma,  lettera  b),  della   legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna)  ed  all'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  dalla  Regione
autonoma Sardegna con il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI