per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione; riuniti i giudizi; 1) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera a), promossa in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere da a) a d), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lazio con il ricorso in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere da b) a d), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere d) ed e), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, 118 e 123, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1, lettere da b) ad e), e 3, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, e 118 Cost., dalle Regioni Lazio, Veneto e Campania con i ricorsi in epigrafe; 8) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e sesto comma Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI