per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, commi da 1 ad 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, promossa - in riferimento agli artt.  3,  primo  comma,  e  119,
quarto comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 49  e  63  della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale  della
Regione   Friuli-Venezia   Giulia)   ed   al   principio   di   leale
collaborazione - dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con  il
medesimo ricorso. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI