per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi da 1 ad 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed al principio di leale collaborazione - dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI