per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «e' comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «e del terzo periodo»; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI