per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo del
comma  2  dell'art.  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135, nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  in  caso  di  mancata
deliberazione della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  «e'  comunque
emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole
«e del terzo periodo»; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n.  95  del  2012,
promosse, con il ricorso indicato in epigrafe,  in  riferimento  agli
artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI