per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 31 della legge 13  settembre  1982,  n.  646
(Disposizioni in  materia  di  misure  di  prevenzione  di  carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.  575.  Istituzione  di  una
commissione parlamentare  sul  fenomeno  della  mafia),  parzialmente
trasfuso nell'art. 76, comma 7, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n.  159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo  comma,  e
42 della  Costituzione,  dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI