per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
5,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   243   (Disposizioni   per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),  nella  parte  in
cui non prevede la  parola  «tecnica»,  dopo  le  parole  «criteri  e
modalita'  di  attuazione»  e  prima  delle  parole   «del   presente
articolo»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui  prevede  che  «Il
contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra  gli  enti  di  cui  al
comma 1 con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
pubblica», anziche' «Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra
gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  d'intesa  con  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni»; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n.  243  del
2012, promosse, in riferimento agli artt. 4, comma  1,  numero  1)  e
numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), nonche' all'art. 9 del decreto legislativo 2  gennaio  1997,
n. 9 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti  locali  e
delle relative circoscrizioni), agli artt. 42 e seguenti della  legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9  gennaio  2006,  n.  1
(Principi e norme fondamentali del sistema  Regione-autonomie  locali
nel Friuli-Venezia Giulia),  dalla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80,  81  e  104
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' all'art.  17
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e  provinciale),  all'art.  31  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento  14  settembre  1979,  n.  7  (Norme  in
materia di  bilancio  e  di  contabilita'  generale  della  Provincia
autonoma di Trento), all'art. 25 della legge della Provincia autonoma
di Trento  16  giugno  2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo
dell'autonomia del Trentino), dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,
nonche', con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2011) e alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  e  dalla
Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge n.  243  del  2012,
promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione,  dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma  di
Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11 e 12  della  legge  n.  243  del  2012,
promosse, in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e agli  artt.  75  e
79, 104 e 109 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di
Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge n. 243  del  2012,  promosse,
con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n.
1 del 2012, nonche' agli artt. 48 e 49, della legge cost.  n.  1  del
1963, all'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42  e  seguenti
della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1  del  2006,  all'art.  1,
commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge n.  243  del  2012,
promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione,  dalla
Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012,
promosse,  dalla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  dalla
Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI