per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale del combinato  disposto  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536  (Misure  per  il  contenimento
della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per
l'anno 1996), convertito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
648, e dell'art. 8 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e  successive  direttive  di
modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE),  sollevata  in
riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 97, primo comma,  e  119,
primo   e   quarto   comma,   della   Costituzione,   dal   Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione  seconda,  con
l'ordinanza in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI