per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la  coppia
di cui all'art. 5, comma 1, della  medesima  legge,  il  divieto  del
ricorso a tecniche di procreazione  medicalmente  assistita  di  tipo
eterologo, qualora sia stata  diagnosticata  una  patologia  che  sia
causa di sterilita' o infertilita' assolute ed irreversibili; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in  violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3,
della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in  violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                       ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che i giudizi hanno ad  oggetto,  in  parte,  le  stesse
norme, censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili
e con argomentazioni in larga misura coincidenti che,  quindi,  vanno
riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia; 
    che nel giudizio promosso  dal  Tribunale  ordinario  di  Catania
(reg. ord. n. 240 del 2013) sono intervenute: 
    a) l'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, la quale
non e' parte nel processo principale, deducendo di essere titolare di
un  interesse  specifico,  connesso  alle  sollevate   questioni   di
legittimita' costituzionale, in quanto «per statuto,  si  propone  di
analizzare gli sviluppi della societa' dal punto di vista  giuridico,
socio-economico e culturale per individuare l'insieme dei diritti  da
proteggere,  potenziare  e  conquistare»,  con  la  conseguenza  che,
rientrando l'oggetto di dette questioni nell'ambito dell'attivita'  e
degli  interessi  da  essa   perseguiti,   sarebbe   legittimata   ad
intervenire nel giudizio di costituzionalita'; 
    b) l'Associazione Luca  Coscioni,  per  la  liberta'  di  ricerca
scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione Cerco
un bimbo e l'Associazione Liberi  di  decidere  (intervenute  con  un
unico  atto),  le  quali,  premesso  di  avere  spiegato   intervento
(ritenuto ammissibile) nel processo principale in  corso  davanti  al
Tribunale ordinario di Firenze, in cui e' stata  sollevata  questione
di legittimita' costituzionale con l'ordinanza iscritta al n. 213 del
reg. ord. 2013, deducono che, «per intervenuta separazione  personale
dei coniugi [...] non hanno depositato costituzione nel procedimento»
promosso da detta ordinanza e,  tuttavia,  sostengono  che,  «per  le
funzioni che svolgono nell'ambito di cui trattasi,  rappresentando  i
diritti di  pazienti,  studiosi  e  cittadini,  si  configurano  come
soggetti  titolari  di  un  interesse   qualificato,   immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», anche  perche'
la seconda di dette associazioni  risulterebbe  «essere  osservatorio
privilegiato sul mondo della  fecondazione  medicalmente  assistita»,
sicche' sarebbero legittimate ad  intervenire  nel  diverso  giudizio
promosso dal Tribunale ordinario di Catania originato  dall'ordinanza
di rimessione pronunciata da detto giudice; 
    che, secondo la costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  sono
ammessi ad  intervenire  nel  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale le sole parti  del  giudizio  principale  ed  i  terzi
portatori di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (per tutte, sentenze n. 134 e n.  85  del  2013),  mentre  la
circostanza che un soggetto sia  parte  in  un  giudizio  diverso  da
quello oggetto dell'ordinanza di  rimessione,  nel  quale  sia  stata
sollevata analoga questione di legittimita'  costituzionale,  neppure
e' sufficiente  a  rendere  ammissibile  l'intervento  (ex  plurimis,
sentenza n. 470 del 2002; ordinanza n. 150 del 2012); 
    che,  alla  luce  di  detti  principi,  poiche'   le   suindicate
associazioni non sono parti nel giudizio principale nel cui corso  il
Tribunale  ordinario  di  Catania  ha  sollevato  le   questioni   di
legittimita' costituzionale oggetto dell'ordinanza iscritta al n. 240
del reg. ord. 2013, ne' risultano essere  titolari  di  un  interesse
qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, gli interventi dalle stesse proposti
vanno dichiarati inammissibili. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili   gli    interventi    dell'Associazione
Vox-Osservatorio  italiano  sui   diritti,   dell'Associazione   Luca
Coscioni, per la liberta' di ricerca  scientifica,  dell'Associazione
Amica   Cicogna   Onlus,   dell'Associazione   Cerco   un   bimbo   e
dell'Associazione Liberi di decidere,  nel  giudizio  introdotto  dal
Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza iscritta  al  n.  240
del reg. ord. 2013. 
 
                 F.to: Gaetano Silvestri, Presidente