per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), nella parte  in  cui  non  esclude  dal  divieto  di
concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito,  la  misura
della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies
della medesima legge; 
    2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della  legge  11  marzo
1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4-bis,  comma
1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui  non  esclude  dal
divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso  stabilito,
la misura della detenzione  domiciliare  prevista  dall'art.  47-ter,
comma 1, lettere a) e b), della medesima  legge,  ferma  restando  la
condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di  commissione
di ulteriori delitti. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014. 
 
                                F.to: 
                    Giuseppe TESAURO, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI