per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento dell'associazione Cittadinanzattiva; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014. F.to: Giuseppe TESAURO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI