per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)   dichiara   inammissibile   l'intervento    dell'associazione
Cittadinanzattiva; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge  24
marzo 2001,  n.  89  (Previsione  di  equa  riparazione  in  caso  di
violazione  del  termine  ragionevole   del   processo   e   modifica
dell'articolo 375 del codice  di  procedura  civile),  sollevata,  in
riferimento all'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  dalla
Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le  ordinanze
indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014. 
 
                                F.to: 
                    Giuseppe TESAURO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI