per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16,  33  e
35 della  legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  14
febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica
all'art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di
committenza), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 8,  terzo
comma (rectius: 48, quarto comma), 113 (rectius: 114), 117, 118 e 119
Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                    Ordinanza emessa all'udienza del 24 febbraio 2015 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale  introdotto  con  ordinanza  del  Tar   Friuli-Venezia
Giulia, Sezione I depositata il 15 ottobre  2014  (R.O.  n.  230  del
2014). 
    Rilevato che in  tale  giudizio  e'  intervenuta  l'Unione  delle
Province del Friuli-Venezia Giulia con atto depositato il  9  gennaio
2015; 
    che detta Unione non e' stata parte nel giudizio a quo; 
    che la costante giurisprudenza di questa  Corte  (tra  le  tante,
cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013,  n.
272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001)  e'
nel  senso  che  la  partecipazione  al  giudizio   di   legittimita'
costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del  giudizio  a
quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   dinanzi   alla   Corte
costituzionale); 
    che a tale disciplina e' possibile derogare  -  senza  venire  in
contrasto   con   il   carattere   incidentale   del   giudizio    di
costituzionalita' - soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura; 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente  non  deve  derivare,  come  per  tutte  le  altre
situazioni  sostanziali  governate  dalla  legge  denunciata,   dalla
pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale  della  legge
stessa, ma  dall'immediato  effetto  che  la  pronuncia  della  Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; 
    che, dunque − essendo l'Unione delle Province del  Friuli-Venezia
Giulia titolare non gia' di un interesse  direttamente  riconducibile
all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto,  e
piu'  generale,  interesse,  connesso  al  suo  scopo  statutario,  a
«sviluppare, studiare e coordinare gli interessi delle Province della
Regione negli ambiti di loro interesse  anche  al  fine  di  favorire
riforme  delle  vigenti  leggi  ed  atti  amministrativi»  -  il  suo
intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile; 
    che non rileva, in contrario, che l'Unione suddetta  abbia,  come
deduce, proposto innanzi al medesimo Tar un ricorso analogo a  quello
proposto dal  ricorrente  nel  giudizio  principale  che  ne  occupa,
poiche' quello cui l'Unione fa riferimento  (e  nel  quale  riconosce
essere stata comunque dichiarata la sua carenza di legittimazione  ad
agire) e' giudizio diverso da quello a quo,  le  cui  parti  soltanto
possono,  per  quanto  detto,  costituirsi  nel   presente   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
 
                          PER QUESTI MOTIVI 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento  dell'Unione  delle  Province
del Friuli-Venezia Giulia. 
 
               F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente