per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (rectius: 48, quarto comma), 113 (rectius: 114), 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI Allegato: Ordinanza emessa all'udienza del 24 febbraio 2015 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale introdotto con ordinanza del Tar Friuli-Venezia Giulia, Sezione I depositata il 15 ottobre 2014 (R.O. n. 230 del 2014). Rilevato che in tale giudizio e' intervenuta l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia con atto depositato il 9 gennaio 2015; che detta Unione non e' stata parte nel giudizio a quo; che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) e' nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); che a tale disciplina e' possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; che, dunque − essendo l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia titolare non gia' di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e piu' generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a «sviluppare, studiare e coordinare gli interessi delle Province della Regione negli ambiti di loro interesse anche al fine di favorire riforme delle vigenti leggi ed atti amministrativi» - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile; che non rileva, in contrario, che l'Unione suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo Tar un ricorso analogo a quello proposto dal ricorrente nel giudizio principale che ne occupa, poiche' quello cui l'Unione fa riferimento (e nel quale riconosce essere stata comunque dichiarata la sua carenza di legittimazione ad agire) e' giudizio diverso da quello a quo, le cui parti soltanto possono, per quanto detto, costituirsi nel presente giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia. F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente