ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13,  commi
11 e 17, e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,   l'equita'   e   il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  dell'
art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24  dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013),  e  degli  artt.
2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di  altra  fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  promossi  dalle  Provincie
autonome di Trento e di Bolzano con  sei  ricorsi  notificati  il  24
febbraio 2012, il 25 febbraio-4 marzo e il 27 febbraio 2013, il 23-30
dicembre e il 30 dicembre  2013,  depositati  in  cancelleria  il  28
febbraio e il 1° marzo 2012, il 4 e il 5 marzo 2013 e 2 e  7  gennaio
2014, rispettivamente iscritti ai nn. 34 e 40  del  registro  ricorsi
2012, ai nn. 30 e 35 del registro ricorsi 2013 ed ai nn. 1  e  3  del
registro ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione (di cui  uno  fuori  termine)  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 13  maggio  2015  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che la Provincia  autonoma  di  Trento  e  la  Provincia
autonoma di  Bolzano,  tra  le  altre  disposizioni,  hanno  dapprima
impugnato (con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n.  34
e n. 40 del 2012) gli artt. 13, commi 11 e 17, e  14,  comma  13-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per
la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    che successivamente le stesse Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano (con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 30  e
n. 35 del 2013) hanno impugnato l'art. 1, comma 380, lettere b),  f),
h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2013); 
    che infine le ricorrenti (con i ricorsi iscritti  rispettivamente
al reg. ric. n. 1 e n. 3 del 2014) hanno impugnato gli  artt.  2-bis,
comma 2 - la sola Provincia autonoma di Trento - e  3,  comma  2-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102  (Disposizioni  urgenti  in
materia di IMU, di altra fiscalita'  immobiliare,  di  sostegno  alle
politiche  abitative  e  di  finanza   locale,   nonche'   di   cassa
integrazione guadagni e di  trattamenti  pensionistici),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013,
n. 124; 
    che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto le
citate impugnative in riferimento  alle  disposizioni  contenute  nel
Titolo VI (Finanza della regione e delle province)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e nel  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
che garantiscono l'autonomia finanziaria provinciale, in alcuni  casi
denunciando altresi' la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.
in combinato disposto con l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), nonche'  dei  principi  di  ragionevolezza,  di  leale
collaborazione e di delimitazione temporale; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo il rigetto dei ricorsi, in quanto  le  censure  mosse  alle
norme impugnate sarebbero in alcuni casi inammissibili  o,  comunque,
non fondate; 
    che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza
pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre  2014,  la  Provincia
autonoma di Trento ha rinunciato  all'impugnazione  degli  artt.  13,
commi 11 e 17, e  14,  comma  13-bis,  del  d.l.  n.  201  del  2011,
dell'art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge n.  228
del 2012 e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del d.l.  n.
102 del 2013, con atti depositati in cancelleria  in  data  27  e  28
gennaio 2015; 
    che le rinunce sono state accettate dal Presidente del  Consiglio
dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 19 febbraio,
5 e 17 marzo 2015; 
    che, a seguito del medesimo accordo, anche la Provincia  autonoma
di Bolzano ha rinunciato alle impugnative di cui ai ricorsi  indicati
in epigrafe, con atti depositati in cancelleria in data 21 gennaio  e
3 marzo 2015; 
    che anche dette rinunce sono state accettate dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 12
febbraio, 5 e 10 marzo 2015. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto
le  medesime  disposizioni  o  comunque   disposizioni   strettamente
correlate tra loro, vanno riuniti, riservando a separate decisioni la
trattazione delle questioni  vertenti  sulle  altre  norme  con  essi
impugnate; 
    che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa  sede  vi
e' stata rinuncia da parte  delle  Province  autonome  ricorrenti  ed
accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.