per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione  del  testo  unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore  dei  dipendenti
civili e militari dello Stato), nella parte in cui richiede,  per  la
maturazione del diritto all'indennita' di buonuscita, almeno un  anno
d'iscrizione al  Fondo  di  previdenza  per  il  personale  civile  e
militare dello Stato, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n.  207  (Trattamento
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in  servizio
nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui  subordina  il
sorgere del diritto all'indennita' di fine rapporto alla  prestazione
di almeno un anno di servizio continuativo, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 36, primo  comma,  e  38,  secondo  comma,
della   Costituzione,   dal   Tribunale   amministrativo    regionale
dell'Umbria con l'ordinanza di rimessione riportata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI