per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui richiede, per la maturazione del diritto all'indennita' di buonuscita, almeno un anno d'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui subordina il sorgere del diritto all'indennita' di fine rapporto alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza di rimessione riportata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI