per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013), promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI