per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera  a),  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo,  e  14,
comma 13-bis, quarto periodo, del d.l.  n.  201  del  2001,  promosse
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2001, promosse
dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del
2001,  promosse  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e  quinto
periodo, e l'art. 14,  comma  13-bis,  del  d.l.  n.  201  del  2001,
promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 380, lettera  h),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  di  stabilita'  2013),
promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 380, lettere b), f), h)  ed  i),  e
383, della legge n. 228 del 2012,  promosse  dalla  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 380 e 387, della legge n.  228  del
2012,  promosse  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI