per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale  per
gli anni finanziari 2013/2015), nella  parte  in  cui  istituisce  la
spesa  relativa  alle  UPB  DB09010  -  capitolo   200/0   «Disavanzo
finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151
- capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per
l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidita'  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2
della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19  (Ulteriori
disposizioni finanziarie per l'anno 2013  e  pluriennale  2013-2015),
nella  parte  in  cui  hanno  approvato  gli   Allegati   A)   e   C)
rispettivamente per la parte  spesa  UPB  DB09010  -  capitolo  200/0
«Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012»  e
per la parte spesa UPB DB20151 - capitolo 156985 «Trasferimenti  alle
aziende sanitarie regionali per l'erogazione  delle  risorse  di  cui
all'anticipazione di liquidita' ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del
d.l. 35/2013»; 
    3) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  reg.
Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19  del  2013,
nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III  della
spesa del bilancio 2013, di una posta  di  importo  pari  alle  somme
complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata  ed  erogate  da
parte dello Stato ai sensi degli artt. 2  e  3  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti
scaduti della pubblica amministrazione,  per  il  riequilibrio  degli
enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi  degli
enti locali), convertito con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 6 giugno 2013, n. 64. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI