per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-bis,  della  legge  24  marzo  2001,  n.  89  (Previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), nella parte  in  cui  prevede  che  il  processo  penale  si
considera iniziato  con  l'assunzione  della  qualita'  di  imputato,
ovvero quando l'indagato ha avuto legale  conoscenza  della  chiusura
delle indagini preliminari, anziche' quando l'indagato, in seguito  a
un  atto  dell'autorita'  giudiziaria,  ha   avuto   conoscenza   del
procedimento penale a suo carico; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, della  legge  n.  89  del
2001, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo
i periodi di sospensione che  non  siano  riconducibili  alle  parti,
sollevate, in riferimento agli artt.  3,  111  e  117,  primo  comma,
Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI