per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  41,  comma
4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti  per
il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  56-bis,
comma 11, del d.l. n. 69  del  2013,  convertito,  con  modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma  9,  del  d.l.  n.  69  del  2013,
convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98
del 2013, promossa, in riferimento all'art.  97  della  Costituzione,
dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del medesimo art. 18, comma 9,  del  d.l.  n.  69  del
2013, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della
legge n. 98 del 2013, promossa, in riferimento  agli  artt.  5,  117,
118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2014. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI