per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 9, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 18, comma 9, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2014. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI