per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di  rettificazione  di
attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli  artt.  2,  3,
32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo  in  relazione
all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848,
dal Tribunale  ordinario  di  Trento,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale introdotto con ordinanza del  Tribunale  ordinario  di
Trento, depositata il 20 agosto 2014 (reg. ord. n. 228 del 2014); 
    rilevato che hanno depositato atti di  intervento  l'Associazione
Radicale Certi Diritti, nonche' la Associazione ONIG  -  Osservatorio
Nazionale sull'Identita' di Genere, la  Fondazione  Genere  Identita'
Cultura,   l'Associazione   ONLUS   MIT   -   Movimento   d'Identita'
Transessuale e l'Associazione di Volontariato Libellula. 
    Considerato che  nessuno  di  tali  intervenienti  e'  parte  del
giudizio principale; 
    che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,  le
ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e  all'ordinanza  n.
318 del 2013) e' nel senso  che  la  partecipazione  al  giudizio  di
legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del
giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,
nel caso di legge regionale, al  Presidente  della  Giunta  regionale
(artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale); 
    che a tale disciplina e' possibile derogare  -  senza  venire  in
contrasto   con   il   carattere   incidentale   del   giudizio    di
costituzionalita' - soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura; 
    che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva delle parti
intervenienti non deve derivare, come per tutte le  altre  situazioni
sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla  pronuncia  della
Corte  sulla  legittimita'  costituzionale  della  legge  stessa,  ma
dall'immediato effetto che  la  decisione  della  Corte  produce  sul
rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; 
    che,  nel  giudizio  da  cui  trae  origine   la   questione   di
legittimita' costituzionale in discussione, gli stessi  intervenienti
non  rivestono  l'anzidetta  posizione   di   terzi   legittimati   a
partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; 
    che,  infatti,  le  suddette  associazioni  sarebbero   investite
soltanto  da  effetti  riflessi  della  pronuncia  di  questa   Corte
sull'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n.  164  (Norme  in
materia di rettificazione di attribuzione di sesso); 
    che, pertanto, gli interventi spiegati devono  essere  dichiarati
inammissibili. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile  l'intervento  dell'Associazione  Radicale
Certi  Diritti,  nonche'  l'intervento   dell'Associazione   ONIG   -
Osservatorio Nazionale sull'Identita'  di  Genere,  della  Fondazione
Genere Identita' Cultura, dell'Associazione  ONLUS  MIT  -  Movimento
d'Identita'  Transessuale   e   dell'Associazione   di   Volontariato
Libellula. 
 
               F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente