per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e dell'art. 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI