per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15,  comma  2,  e
16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni  aspetti  giuridici  dei
servizi della societa' dell'informazione  nel  mercato  interno,  con
particolare riferimento al commercio elettronico) e dell'art. 32-bis,
comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo  unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici),  sollevate,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 21,  24,
25,  primo  comma,   e   41   della   Costituzione,   dal   Tribunale
amministrativo regionale del Lazio. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI