per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara estinti i processi, relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 481,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2014),
promosse  dalla  Regione  autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,   dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma  di  Bolzano,
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    2) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 481,  della  legge  n.
147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera
a), 3, comma 1, lettere f)  ed  l),  12,  48-bis  e  50  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta),  nonche'  agli  artt.  117,  terzo  comma,  e   119   della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), ed alla  normativa  di  attuazione
statutaria di cui alla legge 23 dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica),  alla  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle  d'Aosta)  ed   ai   principi   di   leale   collaborazione   e
ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147  del  2013,
promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c),  e  20,  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto  della  Regione  siciliana),  ed  al   principio   di   leale
collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI