ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
55, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita'  2014),  promosso  dalla  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato
in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritto  al  n.  15  del  registro
ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  25  febbraio  2014  e
depositato il successivo 5 marzo, la Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, in persona del Presidente della Giunta regionale  pro
tempore, ha impugnato numerosi  commi  dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2014)», tra i quali il comma 55, che stabilisce che: «Una somma  pari
a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,  2015  e  2016  e'
destinata  dal  sistema  delle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al  credito  delle
piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi,  ivi
compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della  Banca  d'Italia,
anche utilizzando una quota della  dotazione  annuale  del  fondo  di
perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre
1993,  n.  580.  I  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  e   di
monitoraggio degli  effetti  delle  norme  del  presente  comma  sono
definiti con il decreto  di  cui  all'articolo  18,  comma  4,  della
suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta
effetti di aumento sulla  determinazione  della  misura  annuale  del
diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n.  580
del 1993»; 
    che la ricorrente rileva che  la  norma  riguarda  le  Camere  di
commercio in generale, e non contiene alcun riferimento esplicito  ad
essa Regione; e che tale circostanza, unita al  tenore  stesso  della
disposizione, nella quale anche i  poteri  di  normazione  secondaria
sono  affidati  all'amministrazione  statale,  nel   quadro   di   un
riferimento alla legge generale statale  29  dicembre  1993,  n.  580
(Riordinamento delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura), lascia ragionevolmente ritenere (pur in mancanza di una
clausola generale di  salvaguardia  delle  competenze  delle  Regioni
speciali) che non sia destinata ad applicarsi alle autonomie speciali
aventi  competenza  in  materia  di  «ordinamento  delle  camere   di
commercio», ed in particolare ad essa Regione, cui l'art.  4,  numero
8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  attribuisce  nella  specifica  materia  ampia
potesta' legislativa esclusiva; 
    che, ove cosi' non  fosse,  per  la  ricorrente  la  disposizione
impugnata sarebbe incostituzionale, innanzitutto per  violazione  del
citato parametro statutario - come attuato dal d.P.R. 31 luglio 1978,
n. 1017 (Norme di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige  in  materia  di  artigianato,  incremento  della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e  mercati)
e dalla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Trento  e  di
Bolzano) -, poiche' predispone per i fondi delle Camere di  commercio
di Trento e di Bolzano un  meccanismo  simile  a  quello  dei  "fondi
vincolati", aggravato dal fatto che il  vincolo  non  riguarda  somme
erogate dallo Stato ma risorse delle stesse Camere di commercio; 
    che - sottolineato, poi, che la norma in questione e'  del  tutto
estranea al tema  del  "coordinamento  della  finanza  pubblica",  in
quanto non e' volta a limitare la spesa ma solo a condizionarla verso
un determinato scopo - la ricorrente deduce  altresi'  la  violazione
dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), in quanto non prevede  un  recepimento  regionale  ma
pretende diretta applicabilita' di dettaglio, rimessa ad  un  decreto
ministeriale, nella cui adozione le Regioni neppure  sono  coinvolte;
con violazione del principio di cui all'art. 117, sesto comma,  della
Costituzione ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude la
adozione di fonti secondarie statali in materie regionali; 
    che, qualora venisse  ritenuta  legittima  la  previsione  di  un
regolamento  in  materia  regionale,  viene  infine   denunciata   la
violazione  del  principio  di  leale  collaborazione   per   mancata
previsione del coinvolgimento della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol nell'adozione del  decreto  attuativo;  e  la  lesione
della autonomia  finanziaria  regionale  (di  cui  agli  artt.  69  e
seguenti dello statuto), giacche' nella Regione medesima le Camere di
commercio sono parte del sistema complessivo della finanza  regionale
e provinciale, tanto che parte  considerevole  delle  relative  spese
sono  a  carico  dei  relativi  bilanci;  laddove  il  vincolo  posto
dall'ultimo periodo della norma impugnata (secondo cui  «la  presente
disposizione non comporta effetti  di  aumento  sulla  determinazione
della misura annuale del diritto camerale») si ripercuoterebbe  sulla
finanza regionale; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  l'intero  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile   e
comunque infondato; 
    che, con  atto  depositato  il  28  gennaio  2015  e  ritualmente
notificato, la Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  -  in
ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data  15  ottobre
2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno di  ritirare  i  ricorsi
promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni  relativi
alle impugnative di leggi o di  atti  consequenziali  in  materia  di
finanza pubblica - ha rinunciato alla impugnazione,  tra  gli  altri,
anche del comma 55 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; 
    che, con atto depositato il 21 aprile 2015, l'Avvocatura generale
dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato
di accettare tale rinuncia. 
    Considerato che - riservata  a  separate  pronunce  la  decisione
sulle altre questioni proposte dalla Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol   nello   stesso   ricorso   -,   conformemente   alla
giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 239
e n. 65 del 2015; ordinanze n. 224, n. 213, n.  208,  e  n.  203  del
2015), la rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata
dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo,  ai
sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.